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LEGGE 1 aprile 1981, n. 121

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal:  13-7-1991
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Art. 13

(Prefetto)


Il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza.
Il prefetto ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende all'attuazione delle direttive emanate in materia.
((Assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti.))

A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia.
Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività.
Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni sull'attività delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo.
Il prefetto tiene informato il commissario del Governo nella regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge.