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LEGGE 1 aprile 1981, n. 121

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal:  25-4-1981

Art. 102

(Concorso pubblico straordinario per ispettore)


Per la copertura di un quinto dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori e ove non determinati per non più di 500 posti, il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un pubblico concorso stabilendo il numero dei posti messi a concorso in ciascuna regione e nell'ambito di esse per ciascuna provincia.
Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 52.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso è fissato in 30 giorni dalla data della pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e la prova d'esame dovrà avere inizio entro i successivi 60 giorni.
Il concorso consiste in un esame colloquio vertente sulle seguenti materie:
diritto penale e diritto processuale penale; nozioni di diritto costituzionale e di diritto amministrativo; legislazione speciale amministrativa in materia di pubblica sicurezza.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 59, il Ministro dell'interno stabilisce, con proprio decreto, per il concorso di cui al primo comma, la composizione della commissione esaminatrice e, in relazione al numero dei concorrenti, anche la costituzione di più commissioni distaccate in capoluoghi di regione, nonché i criteri per l'accertamento della idoneità fisico-psichica e per la valutazione delle qualità attitudinali.
I vincitori del concorso sono nominati allievi ispettori e inviati a frequentare, per la durata di sei mesi, un corso preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa, secondo il programma da stabilire con decreto del Ministro dell'interno.
Gli allievi completeranno la loro formazione professionale frequentando un apposito corso di tre mesi presso la Scuola superiore di polizia secondo il programma da stabilire con decreto del Ministro dell'interno.
Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso una o più regioni in ordine di preferenza cui chiede di essere assegnato a prestare servizio.
Le assegnazioni a ciascuna provincia avverranno secondo l'ordine di graduatoria tenendo conto delle preferenze circa la sede regionale di servizio espresse dal candidato secondo le modalità fissate nel precedente comma.
I vincitori del concorso di cui al presente articolo possono essere trasferiti dalla regione cui sono assegnati, o comunque essere comandati a prestare servizio fuori della stessa solo dopo quattro
anni dall'ingresso in carriera.
Per quanto non diversamente previsto dai commi precedenti, si applicano le disposizioni dettate dalla presente legge per il personale del ruolo degli ispettori.