LEGGE 30 marzo 1981, n. 119

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/2020)
Testo in vigore dal: 13-5-1991
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 40.

  Gli enti pubblici di cui agli articoli 25 e 31 della legge 5 agosto
1978, n. 468, nonche' quelli di cui alla tabella allegata alla stessa
legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  quelli elencati nei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1979 e 20 ottobre 1981,
pubblicati  rispettivamente  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 76 del 17
marzo 1979 e n. 296 del 28 ottobre 1981, nonche' tutti gli altri enti
ed organismi di natura economica a carattere nazionale e regionale da
individuarsi  con  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su   proposta  dei  Ministri  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della
programmazione   economica,   che  gestiscono  fondi  direttamente  o
indirettamente  interessanti  la  finanza  pubblica  e che abbiano un
bilancio  di  entrata  superiore  a  un miliardo di lire, non possono
mantenere  disponibilita'  depositate  a  qualunque  titolo presso le
aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo
1936,  n.  375, e successive modificazioni ((per un importo superiore
al tre per cento dell'ammontare)) delle entrate previste dal bilancio
di  competenza  degli  enti  medesimi,  con  esclusione di quelle per
accensione  di prestiti, partite di giro, alienazione ed ammortamento
di  beni  patrimoniali,  trasferimento  di  capitale e riscossione di
crediti.  Tale disposizione non si applica agli enti per i quali gia'
vigono al riguardo apposite norme per regolare, con provvedimento del
Ministro  del tesoro, il deposito delle loro disponibilita' presso le
aziende di credito, nonche' per i comuni con popolazione inferiore ad
ottomila  abitanti  secondo  i  dati  dell'ultimo censimento ISTAT. I
presidenti  degli  enti  comunicano ai rispettivi tesorieri l'importo
((che  costituisce  il  limite  del  tre  per  cento)).  ((Ove  venga
accertato che le disponibilita' degli enti e degli organismi pubblici
presso  le aziende di credito tesorieri o cassieri superino il limite
del  tre  per  cento)),  comunicato  dagli  enti  e  dagli  organismi
medesimi,   e'  posto  a  carico  delle  aziende  di  credito,  sulle
disponibilita'  eccedenti,  un  interesse  pari al tasso ufficiale di
sconto aumentato di quattro punti, da versare al bilancio dello Stato
secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro.
  Le  aziende  di  credito  effettuano  i  versamenti  delle somme in
eccesso  nei  conti  aperti agli enti di cui al primo comma presso le
tesorerie  dello Stato, secondo le modalita' stabilite con il decreto
di cui al settimo comma.
  Qualora  il  servizio  di  tesoreria  o  di  cassa  di  un ente sia
espletato  da  piu' aziende di credito, gli amministratori degli enti
sono  tenuti  a  comunicare  a  queste  la  percentuale  dell'entrata
dell'ente  che  puo'  essere  detenuta sotto forma di deposito presso
ciascuna  azienda  nel  rispetto  della  percentuale  di cui al primo
comma.
  Le  assegnazioni,  i  contributi  e  quanto  altro  proveniente dal
bilancio  dello  Stato,  dovuti  agli  enti  di  cui  al primo comma,
eccezion fatta per i fondi di cui all'articolo 38 dello statuto della
Regione  siciliana, nonche' per quelli destinati alle altre regioni a
statuto  speciale  ed  alle province autonome di Trento e Bolzano, in
base  ai  rispettivi statuti, affluiscono nei conti ad essi intestati
presso le tesorerie dello Stato.
  Gli enti che hanno conti presso la tesoreria centrale sono tenuti a
comunicare,  tramite  l'azienda di credito tesoriere o cassiere, alla
direzione  generale  del  tesoro,  all'inizio  di  ogni trimestre, un
preventivo di cassa relativo al trimestre stesso. Nessun prelevamento
e' consentito se tale norma non risulta regolarmente rispettata.
  In  sede  di prima applicazione della presente legge, le aziende di
credito  presso  cui  risultano  disponibilita'  degli enti di cui al
primo  comma  in misura superiore al limite stabilito dal primo comma
debbono   versare   tale   eccedenza  in  non  piu'  di  dodici  rate
trimestrali. Le rate relative ai quattro trimestri del 1981 sono pari
al  6  per  cento,  e  all'8  per  cento  per  ciascuno dei trimestri
successivi, delle disponibilita' degli enti suddetti alla data del 30
novembre  1980,  fino  al riassorbimento delle suddette eccedenze. Il
limite prescritto nel primo comma, nel periodo in cui vengono versate
le  rate  trimestrali,  e'  pari  all'ammontare  delle somme detenute
presso  le  aziende  di  credito all'entrata in vigore della presente
legge decurtate dalle rate gia' versate.
  Con  decreti  del  Ministro  del  tesoro  sono  stabilite  tutte le
condizioni e le modalita' di funzionamento dei conti aperti presso le
tesorerie  dello  Stato ed i tassi d'interesse sulla base delle norme
di cui al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 510.
(9)
  Con  decreto del Ministro del tesoro puo', altresi', essere variata
la  percentuale  o il livello massimo delle disponibilita' degli enti
che  le  aziende  di  credito possono tenere presso di se', e possono
essere  modificate,  in  relazione  a  particolari  situazioni  delle
aziende  di  credito, le modalita' di riafflusso delle disponibilita'
di cui al sesto comma. (2a)
  Il  Ministro  del  tesoro  dispone l'effettuazione di verifiche per
accertare  l'esatta  applicazione  delle  norme  di  cui  al presente
articolo.
  Le  aziende,  in relazione alle disposizioni del presente articolo,
possono  chiedere  l'adeguamento  delle convenzioni di tesoreria o di
cassa stipulate con gli enti di cui al primo comma.
  Sono  abrogate  le norme di legge incompatibili con le disposizioni
del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (2a)
  La  Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 22 ottobre 1982, n. 162
(in G.U. 1a s.s. 27/10/1982, n. 297), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  dell'ottavo  comma  dell'art. 40 della legge 30 marzo
1981,  n.  119, nella parte in cui attribuisce al Ministro del tesoro
la  facolta'  di  variare  con  proprio  decreto  la percentuale o il
livello  massimo  delle disponibilita' delle Regioni e delle Province
autonome  di  Trento  e Bolzano che le aziende di credito, incaricate
del servizio di tesoreria, possono tenere presso di se'".
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AGGIORNAMENTO (9)
  Il D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito dalla L. 26 aprile 1989, n.
155  ha  disposto che "la disposizione di cui al comma 7 del presente
articolo deve intendersi nel senso che al Ministro del tesoro e' data
facolta',  in  sede di emanazione dei decreti per la fissazione delle
condizioni e delle modalita' di funzionamento e dei tassi d'interesse
dei  conti correnti presso le tesorerie dello Stato, di stabilire che
i   conti  stessi  siano  infruttiferi,  come  previsto  dal  decreto
legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 510".