LEGGE 30 marzo 1981, n. 119

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/2020)
Testo in vigore dal: 13-1-1993
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 38.

  Il  Ministro  del  tesoro e' autorizzato a effettuare operazioni di
indebitamento  nel  limite annualmente risultante nel quadro generale
riassuntivo del bilancio di competenza, nelle forme di:
    a)  buoni  poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove
anni,  con  la  osservanza  delle norme di cui alla legge 27 dicembre
1953,  n.  941,  e,  in  quanto  applicabili,  di  quelle  di  cui al
decreto-legge  23 gennaio 1958, n. 8, convertito in legge dalla legge
23  febbraio  1958,  n. 84; detti buoni poliennali del tesoro possono
essere  anche utilizzati per l'eventuale rinnovo dei buoni del tesoro
poliennali   12  per  cento,  di  scadenza  il  1  gennaio  dell'anno
immediatamente successivo;
    b)  certificati  di  credito  del tesoro, di durata fino a dodici
anni,  con  cedola  di  interesse  anche  variabile.  Con decreti del
Ministro   del  tesoro  sono  determinati  la  durata,  i  prezzi  di
emissione,  i  tassi  di  interesse, i tagli e le caratteristiche dei
certificati  di credito del tesoro, i piani di rimborso dei medesimi,
nonche'  ogni  altra  condizione e modalita' relative al collocamento
anche   tramite   consorzi,   pure   di   garanzia  all'emissione  ed
all'ammortamento  anche  anticipato, dei titoli stessi. I certificati
medesimi  e  relative  cedole  sono equiparati a tutti gli effetti ai
titoli  di  debito  pubblico  e  loro rendite, godono delle garanzie,
privilegi e benefici ad essi concessi, e possono essere sottoscritti,
in  deroga  ai  rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi
natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonche'
dalla  Cassa  depositi  e  prestiti.  Ove  le  estrazioni a sorte dei
certificati  di  credito  avvengano  presso la direzione generale del
debito   pubblico,   la   commissione   istituita   con   il  decreto
luogotenenziale  30 novembre 1945, n. 808, e' integrata, all'uopo, da
un rappresentante della direzione generale del tesoro.
    ((c) titoli denominati in ECU (European Currency Unit), oppure in
lire  italiane  riferite  all'ECU,  ovvero  prestiti  internazionali,
nonche' titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in
relazione  alle  variazioni  di  un  indice di prezzo determinato con
decreto  del  Ministro  del tesoro o in relazione alle variazioni del
cambio  della  lira  rispetto  a  specifiche  valute  determinate con
decreto  del  Ministro  del  tesoro.  Con  gli  stessi  decreti  sono
determinate  la durata, le caratteristiche ed ogni altra condizione e
modalita' relative all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed
all'accensione dei predetti prestiti.))