LEGGE 30 marzo 1981, n. 119

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/2020)
Testo in vigore dal: 23-4-1981
                              ART. 20. 
 
  L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  25  della  legge  24
aprile  1980,  n.  146,  relativa  all'attuazione  del  programma  di
intervento di cui alle leggi 12 dicembre 1971, n. 1133, e  1°  luglio
1977, n. 404, per la costruzione, il completamento, l'adattamento, la
permuta, nonche' l'acquisto di immobili da destinare ad  istituti  di
prevenzione e pena, e' elevata a complessive lire 1.200  miliardi  da
iscrivere nello stato di previsione della  spesa  del  Ministero  dei
lavori pubblici, nel triennio 1981-1983, secondo  le  quote  indicate
nell'allegata tabella A. 
  Entro il 31 marzo 1981,  con  decreto  del  Ministro  di  grazia  e
giustizia, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, si provvede,
in  esecuzione  dello  stanziamento  di  cui  al  precedente   comma,
all'aggiornamento del programma dei lavori previsto  dall'articolo  4
della legge 12 dicembre 1971, n. 1133. 
  I provveditorati alle opere pubbliche, per la sollecita  esecuzione
del  programma  di  edilizia  penitenziaria  approvato  con   decreto
ministeriale  30  marzo   1972,   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni,  possono,  anche  in  deroga  alle  norme  vigenti   di
contabilita' generale dello Stato, procedere ad  accorpamenti  in  un
unico lotto di lavori di tutte le opere residue e possono,  altresi',
procedere ad affidamento delle stesse, anche  a  trattativa  privata,
all'impresa  aggiudicataria  dell'appalto   principale   purche'   la
medesima  abbia  ancora  in  corso  i  lavori.  Per  l'affidamento  a
trattativa privata delle opere di cui sopra  si  applicano  le  norme
previste dal secondo comma dell'articolo 12  della  legge  3  gennaio
1978, n. 1. 
  I limiti di importo previsti dagli articoli 3 e 4  della  legge  21
dicembre 1977,  n.  967,  sono  raddoppiati  ed  agli  atti  comunque
concernenti le opere di cui al  presente  articolo  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 6 della  stessa  legge  21  dicembre
1977, n. 967.