LEGGE 22 dicembre 1980, n. 925

Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2022)
Testo in vigore dal: 21-1-1981
                               Art. 3.

  Il   Ministro  dei  lavori  pubblici  per  il  sovracanone  di  cui
all'articolo  1 e il Ministro delle finanze per il sovracanone di cui
all'articolo  2  della  presente  legge  provvedono ogni biennio, con
decorrenza  1  gennaio 1982, alla revisione delle misure degli stessi
sulla  base  dei  dati  ISTAT  relativi all'andamento del costo della
vita.
  I  due  provvedimenti  devono  essere  emanati entro il 30 novembre
dell'anno precedente alla decorrenza di ogni biennio.