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LEGGE 30 dicembre 1980, n. 895

Misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica.

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Testo in vigore dal:  14-1-1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Conferma di norme previdenziali


In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20, 21, commi primo e secondo, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, restano confermate per l'anno 1981 e, conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni stesse devono intendersi posticipati di due anni.
Il contributo di adeguamento dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l'anno 1981 è calcolato moltiplicando il contributo di adeguamento dell'anno 1978, soggetto alle variazioni annuali di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per il coefficiente 3,0; la misura dei contributi contemplata nell'articolo 26 per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni è soggetta alla variazione di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160. Per gli addetti ai servizi domestici e familiari, le retribuzioni orarie di cui all'articolo 14, sesto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, variano a decorrere dal 1981 nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso.