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DECRETO-LEGGE 11 dicembre 1980, n. 827

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 09 febbraio 1981, n. 16 (in G.U. 10/02/1981, n.39).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/1981)
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Testo in vigore dal:  11-2-1981
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;
Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 dicembre 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 9 FEBBRAIO 1981, N. 16))
.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 9 febbraio 1981, n. 16 ha disposto (con l'art. 2) che "sono validi gli atti ed i provvedimenti adottati, anche ai fini degli atti e provvedimenti ad essi conseguenti, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 1, 3 e 4 del decreto-legge 11 dicembre 1980, n. 827, fra la data della sua entrata in vigore e la data di entrata in vigore del decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8".