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DECRETO-LEGGE 26 novembre 1980, n. 776

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874 (in G.U. 24/12/1980, n.351).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  12-8-1981
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Art. 10


Nelle regioni Basilicata e Campania è concessa la sospensione della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai soggetti assicurati ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 903, dai pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, dagli iscritti alle casse di previdenza per i liberi professionisti, relativamente ai versamenti da effettuarsi nel periodo compreso tra il 23 novembre 1980 ed il 31 gennaio 1981.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi suddetti, da effettuarsi senza corresponsione di interessi, nel termine massimo di un triennio.
I coltivatori diretti mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, titolari di aziende e rispettivi familiari, i soggetti assicurati ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 903, i pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, residenti nei comuni disastrati indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali ad assistenziali per i versamenti compresi tra il 23 novembre 1980 ed il 30 giugno 1981.
L'esonero di cui al precedente comma è esteso ai lavoratori delle categorie indicate nel comma stesso, qualora risiedano nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati, indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, le cui aziende abbiano subito gravi danni per effetto degli eventi sismici del novembre 1980.
((Dall'importo del contributo, determinato ai sensi del comma precedente, va detratto l'importo del contributo già disposto ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera d) ed e), del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, con esclusione delle aliquote di importo relative ad opere provvisionali.
Sono ammesse a contributo in conto capitale, fino all'intero ammontare, le opere di riparazione delle pertinenze agricole adibite a ricovero del bestiame, degli attrezzi e a fienile. Ai coltivatori diretti è assegnato il contributo pari all'intera spesa necessaria per la riparazione, nei limiti di quanto disposto dai commi precedenti, sia per l'abitazione rurale sia per una sola unità immobiliare sita nel centro abitato e non abitata da persona diversa dal proprietario alla data del 23 novembre 1980))
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