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LEGGE 28 ottobre 1980, n. 687

Regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 luglio 1980, n. 288, 9 luglio 1980, n. 301, e 30 agosto 1980, n. 503.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2010)
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Testo in vigore dal:  31-10-1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli atti e i provvedimenti adottati entro il 30 settembre 1980 in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 8 e 10, e del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, restano validi anche ai fini degli atti e provvedimenti di esecuzione ed attuazione ad essi conseguenti, e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni.