DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1980, n. 618

Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero (art. 37, primo comma, lettere a) e b), della legge n. 833 del 1978).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
Testo in vigore dal: 1-1-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
 
                        Forme dell'assistenza 
 
  Alla erogazione dell'assistenza si provvede: 
    a) in  forma  diretta  mediante  convenzioni  da  stipularsi  con
istituti pubblici di sicurezza sociale dello Stato estero o con enti,
istituti o medici privati, che assicurino i  livelli  di  prestazioni
garantiti dal piano sanitario nazionale. Per i dipendenti pubblici in
attivita' di servizio o pensionati, compresi i familiari a  carico  o
in cerca  di  prima  occupazione  residenti  all'estero  in  zone  di
confine, viene riconosciuta la possibilita' di optare,  limitatamente
all'assistenza ospedaliera e riabilitativa, per  strutture  esistenti
in territorio  italiano  limitrofo  ovvero  di  usufruire,  a  carico
dell'unita'  sanitaria  locale  esistente  nel  territorio   italiano
limitrofo,  delle  altre  prestazioni  assicurate  ai  cittadini  ivi
residenti,  salvo  le  limitazioni  conseguenti   alla   stipula   di
convenzioni per la erogazione in territorio estero dell'assistenza in
forma diretta, fissate con decreto del Ministro della sanita' al fine
di evitare duplicazioni di assistenza sanitaria; 
    b) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228));((4)) 
    c)  mediante  il  sistema  di  cui  al  successivo   articolo   4
limitatamente ai soggetti ivi indicati. 
  Per  le  speciali  esigenze  assistenziali  del  personale  di  cui
all'art. 2, lettera B), del presente decreto alle strutture sanitarie
esistenti presso il  Ministero  degli  affari  esteri  e'  conservata
l'attuale destinazione funzionale. 
  A tal fine viene stipulata apposita convenzione  tra  il  Ministero
della sanita' e la regione Lazio. 
    
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto: 
    - (con l'art. 1, comma 84) che "A decorrere dal 1° gennaio  2013,
sono altresi' trasferite alle regioni e  alle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano le competenze in materia di assistenza  sanitaria
indiretta, di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618." 
    - (con l'art. 1, comma 85) che "Al trasferimento  delle  funzioni
di cui al comma 84, per le  regioni  a  statuto  speciale  e  per  le
province autonome di Trento e di Bolzano, si  provvede  con  apposite
norme  di  attuazione  in  conformita'  ai  rispettivi   statuti   di
autonomia."