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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1980, n. 618

Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero (art. 37, primo comma, lettere a) e b), della legge n. 833 del 1978).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  1-1-2013
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Art. 3

Forme dell'assistenza


Alla erogazione dell'assistenza si provvede:
a) in forma diretta mediante convenzioni da stipularsi con istituti pubblici di sicurezza sociale dello Stato estero o con enti, istituti o medici privati, che assicurino i livelli di prestazioni garantiti dal piano sanitario nazionale. Per i dipendenti pubblici in attività di servizio o pensionati, compresi i familiari a carico o in cerca di prima occupazione residenti all'estero in zone di confine, viene riconosciuta la possibilità di optare, limitatamente all'assistenza ospedaliera e riabilitativa, per strutture esistenti in territorio italiano limitrofo ovvero di usufruire, a carico dell'unità sanitaria locale esistente nel territorio italiano limitrofo, delle altre prestazioni assicurate ai cittadini ivi residenti, salvo le limitazioni conseguenti alla stipula di convenzioni per la erogazione in territorio estero dell'assistenza in forma diretta, fissate con decreto del Ministro della sanità al fine di evitare duplicazioni di assistenza sanitaria;
b)
((LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228))
;
((4))
c) mediante il sistema di cui al successivo articolo 4 limitatamente ai soggetti ivi indicati.
Per le speciali esigenze assistenziali del personale di cui all'art. 2, lettera B), del presente decreto alle strutture sanitarie esistenti presso il Ministero degli affari esteri è conservata l'attuale destinazione funzionale.
A tal fine viene stipulata apposita convenzione tra il Ministero della sanità e la regione Lazio.

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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 84) che "A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono altresì trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta, di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618."
- (con l'art. 1, comma 85) che "Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 84, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede con apposite norme di attuazione in conformità ai rispettivi statuti di autonomia."