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LEGGE 13 agosto 1980, n. 454

Indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale, e concessione di un assegno speciale di studio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2003)
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Testo in vigore dal:  1-1-2004
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità speciale mensile di seconda lingua, prevista dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, è corrisposta al personale ivi indicato che abbia superato l'esame previsto dall'articolo 2 della predetta legge, ovvero l'esame previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, nella seguente misura:
a) per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali: L. 120.000;
b) per il personale delle carriere di concetto ed equiparate: L. 100.000;
c) per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali: L. 80.000;
d) per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente personale militare non di leva: L. 72.000.
Tale indennità è estesa al personale che, precedentemente
all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per l'accesso ai posti statali riservati alla provincia di Bolzano, ha dovuto sostenere l'esame di seconda lingua già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671.
Al personale statale in servizio nella provincia di Bolzano alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, ove superi l'esame previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica predetto per la carriera immediatamente inferiore a quella di appartenenza, è corrisposta l'indennità nella misura prevista per la carriera inferiore medesima.
Al personale di cui al comma precedente che abbia conseguito il passaggio alla carriera immediatamente superiore perdendo il diritto all'indennità di seconda lingua, dall'entrata in vigore della presente legge, è corrisposta l'indennità già in godimento rivalutata ai sensi del presente articolo.
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 3, comma 81) che: "Al fine di realizzare l'omogeneizzazione dei trattamenti economici accessori, la misura mensile dell'indennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di magistratura dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, come stabilita dai decreti del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1993, è rideterminata in 236,00 euro, nel limite massimo di spesa di 46.000 euro annui".