DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 382

Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2012)
Testo in vigore dal: 6-6-2004
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 50. 
         Inquadramento nella fascia dei professori associati 
 
  Nella  prima  applicazione  del  presente  decreto  possono  essere
inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneita',  nel  ruolo  dei
professori associati: 
    1) i professori incaricati stabilizzati di  cui  all'art.  4  del
decreto-legge 1° ottobre 1973,  n.  580,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973,  n.  766,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni;  nonche'  quelli  che  completano  il
triennio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito
in legge con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979,  n.  54,  al
termine dell'anno accademico 1979-80. 
  I professori incaricati che non hanno completato il triennio di cui
al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 19  febbraio  1979,  n.  54,  maturano  il
diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati all'atto
di compimento del triennio medesimo. Per i  professori  incaricati  a
titolo gratuito e' titolo il compimento del periodo  necessario  alla
stabilizzazione, di cui all'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973,
n. 580, convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
novembre  1973,  n.  766,  ed  integrato  dall'articolo   unico   del
decreto-legge 23 dicembre 1978, n.  817,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54,  certificato  dal
rettore dell'Universita' o dal direttore dell'istituto di  istruzione
superiore con documentazione degli atti ufficiali della facolta'  con
i quali l'incarico e' stato conferito; 
  2) gli assistenti universitari del  ruolo  ad  esaurimento  di  cui
all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580,  convertito  in
legge, con modificazioni, della legge 30 novembre 1973, n. 766; 
  3)  i  tecnici  laureati,  gli  astronomi   e   ricercatori   degli
osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli orti  botanici,
i conservatori dei Musei, in servizio all'atto dell'entrata in vigore
del presente decreto, inquadrati  nei  rispettivi  ruoli,  che  entro
l'anno accademico  1979-80  abbiano  svolto  tre  anni  di  attivita'
didattica e scientifica,  quest'ultima  comprovata  da  pubblicazioni
edite, documentate da atti della facolta'  risalenti  al  periodo  di
svolgimento delle attivita' medesime. A tal  fine  il  preside  della
facolta' rilascia sulla base della documentazione in  possesso  della
facolta' attestazione che l'avente titolo ha effettivamente  prestato
attivita' didattica e scientifica.(8) (10) (16) ((34)) 
    
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 9 dicembre 1985, n. 705,  ha  disposto  (con  l'art.  9)  che
"l'articolo 50 va interpretato nel senso che l'indicazione di  coloro
che  possono  essere  inquadrati  a  domanda,  previo   giudizio   di
idoneita', nel ruolo dei professori  associati  e'  tassativa  e  non
consente assimilazione o equiparazione  di  altre  categorie,  e  che
l'elemento temporale del possesso dei requisiti ivi specificato  vale
anche per la seconda tornata dei giudizi di idoneita'". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  La Corte Costituzionale 9-14 aprile 1986, n. 89 (in  G.U.  1a  s.s.
23/04/1986  n.  16)  ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 50, n. 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382  ("Riordinamento
della docenza universitaria, relativa fascia  di  formazione  nonche'
sperimentazione organizzativa e didattica"), in riferimento  all'art.
3 Cost., nella parte in cui non  contemplano  tra  le  qualifiche  da
ammettere ai giudizi di idoneita' gli  aiuti  e  gli  assistenti  dei
policlinici e  delle  cliniche  universitarie,  nominati  in  base  a
pubblico concorso, che,  entro  l'anno  accademico  1979-80,  abbiano
svolto  per  un   triennio   attivita'   didattica   e   scientifica,
quest'ultima  comprovata  da  pubblicazioni  edite  documentate   dal
preside della facolta' in  base  ad  atti  risalenti  al  periodo  di
svolgimento delle attivita' medesime. 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  La Corte costituzionale con sentenza 5-13 luglio 1989, n.  397  (in
G.U. 1a  s.s.  19/07/1989,  n.  29)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 50 n. 3 del d.P.R. 11 luglio  1980,  n.  382
(Riordinamento  della  docenza  universitaria,  relativa  fascia   di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e  didattica)  nella
parte in cui non  contemplano  tra  le  qualifiche  da  ammettere  ai
giudizi di idoneita' i titolari di contratto presso  la  facolta'  di
medicina  e  chirurgia,  nominati  in  base  a  concorso,   svolgenti
attivita'  di  assistenza  e  cura  oltre  i  limiti  d'impegno   del
contratto, e che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano  posto  in
essere  per  un   triennio   attivita'   didattica   e   scientifica,
quest'ultima  comprovata  da  pubblicazioni  edite  documentate   dal
preside della facolta' in  base  ad  atti  risalenti  al  periodo  di
svolgimento delle attivita' medesime. 
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AGGIORNAMENTO (34) 
  Il D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla L.
4 giugno 2004, n. 143,  ha  disposto  (con  l'art.  4-bis)  che  "  A
decorrere   dall'anno   2005,   analogamente   a   quanto    previsto
dall'articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre  1999,  n.  370,  e'
legittimamente conseguita l'idoneita' di cui agli articoli 50, 51, 52
e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio  1980,  n.
382, e successive modificazioni, da parte di coloro che, ammessi  con
riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza  di  sospensione
dell'efficacia di atti  preclusivi  alla  partecipazione  emessi  dai
competenti  organi  di  giurisdizione  amministrativa,   li   abbiano
superati e siano stati inquadrati dalle  universita'  nel  ruolo  dei
professori associati".