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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 382

Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2012)
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Testo in vigore dal:  1-8-1980

Art. 38

Progressione economica del ruolo dei ricercatori


La progressione economica dei ricercatori universitari confermati si sviluppa in sette classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per cento del parametro iniziale 330 ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento, calcolati sulla classe finale.
Ogni punto parametrale corrisponde a L. 18.000 annue lorde.
Al ricercatore universitario all'atto dell'immissione in ruolo, e fino al conseguimento del giudizio favorevole per l'immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è attribuito lo stipendio corrispondente al parametro 300 e gli aumenti biennali del 2,50 per cento calcolati su tale parametro.
Coloro i quali conseguono il primo giudizio di idoneità sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli effetti giuridici e dalla data di effettiva assunzione in servizio agli effetti economici.
Al personale provvisto di uno stipendio superiore a quello previsto per la classe iniziale di stipendio dei ricercatori, sono attribuiti gli scatti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla medesima, necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.