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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 382

Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2012)
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Testo in vigore dal:  1-8-1980

Art. 25

Professori a contratto


Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare sentito il Consiglio universitario nazionale, sono annualmente ripartiti, tra le Università che ne abbiano fatto analitica richiesta, i finanziamenti destinati a consentire la nomina di professore a contratto per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali impartiti nelle facoltà, finalizzati all'acquisizione di significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico provenienti dal mondo extrauniversitario ovvero di risultati di particolari ricerche, o studi di alta qualificazione scientifica o professionale.
Per l'attivazione dei corsi previsti dal precedente comma, i consigli di amministrazione, su proposta del senato accademica e nei limiti delle disponibilità finanziarie accreditate all'Ateneo ed iscritte a questo scopo nel bilancio dell'Università, assegnano i fondi alle facoltà o scuole che in sede di programmazione dell'attività didattica abbiano rappresentato l'esigenza di promuoverli, tenendo anche in particolare conto le necessità di acquisizione delle tematiche connesse allo sviluppo culturale e scientifico dell'area comunitaria europea.
Le facoltà o scuole, d'intesa con i consigli di corso di laurea, determinano i corsi integrativi di quelli ufficiali da attivare nei corsi di laurea, in misura non superiore al decimo degli insegnamenti ufficiali impartiti, in ciascuna, facoltà designando, con motivata deliberazione che sarà adottata sentiti i Consigli di istituto o di dipartimento, ove istituito, lo studioso ed esperto al quale affidare il corso integrativo, prefissandone altresì le prestazioni ed il compenso da corrispondere. Lo studioso od esperto può essere anche un dipendente dell'amministrazione dello Stato o di enti pubblici di ricerca ovvero un docente di Università estere, purché non insegni in Università italiane.
La sua alta qualificazione scientifica o professionale sarà comprovata da pubblicazioni scientifiche o dalle posizioni ricoperte nella vita professionale economica ed amministrativa.
Il Rettore, in esecuzione della delibera della Facoltà, stipula il relativo contratto di diritto privato e determina con il designato la corresponsione del compenso in una o due soluzioni.
I corsi svolti dai professori a contratto costituiscono un indispensabile elemento di giudizio ai fini della valutazione dello studente. I docenti partecipano, quali cultori della materia, alle commissioni di esame per la disciplina ufficiale della quale svolgono i corsi integrativi.
I contratti hanno la durata massima di un anno accademico e non possono essere rinnovati per più di due volte in un quinquennio nella stessa Università. Deroghe a tale limite possono essere concesse con decreti del Ministro della pubblica istruzione su proposta del Consiglio universitario nazionale, esclusivamente ove risulti impossibile impartire altrimenti insegnamenti di particolare specializzazione e ad alto contenuto tecnologico in settori per i quali l'Università non disponga delle idonee competenze.
I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a trattamento assistenziale e previdenziale. La Università provvede alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni.
Qualora siano stipulate convenzioni con enti pubblici, ai sensi del successivo art. 27, le funzioni del professore a contratto possono essere attribuite, su proposta dei consigli delle facoltà interessate, anche in soprannumero senza i limiti di cui al precedente terzo comma e senza oneri per l'Università, ad esperti appartenenti agli stessi enti.
Per la durata del contratto il personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato o da enti pubblici di ricerca può chiedere l'esonero dal servizio senza assegni.