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LEGGE 24 aprile 1980, n. 146

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/2011)
Testo in vigore dal:  28-4-1980

Art. 36


L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, comprensiva di quelle di cui al regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e al regio decreto 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio delle statistiche del lavoro italiano all'estero, è autorizzata annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.