LEGGE 2 aprile 1979, n. 97

Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2014)
Testo in vigore dal: 9-8-1984
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9.
                        Trattamento economico

  Gli  stipendi  del  personale  di cui alla legge 24 maggio 1951, n.
392,  e dei magistrati amministrativi regionali sono determinati, con
effetto  dal  1  gennaio  1979,  nella  misura indicata dalle tabelle
annesse alla presente legge, comprensiva degli emolumenti di cui alla
legge  28  aprile 1976, n. 155, ed alla legge 14 aprile 1977, n. 112,
salva  l'attribuzione  dell'indennita'  integrativa  speciale e delle
altre competenze previste dalle vigenti disposizioni.
  Le  nuove  misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della
presente  legge  hanno  effetto sui relativi aumenti periodici, sulla
tredicesima   mensilita',   sull'indennita'   di   buonuscita,  sulla
determinazione  dell'equo  indennizzo  di  cui  all'articolo 68 dello
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio 1957, n. 3, e sull'assegno
alimentare.
  Ai  magistrati  del  Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei
tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonche'
agli  avvocati  e  procuratori dello Stato in servizio all'entrata in
vigore della presente legge e' altresi' attribuito, con effetto dal 1
gennaio   1979,   indipendentemente  dall'anzianita'  maturata  nelle
singole    qualifiche,    un   aumento   periodico   aggiuntivo   non
riassorbibile. (1) ((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  19 febbraio 1981, n. 27 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che  "Gli stipendi del personale indicato nell'articolo 9 della legge
2  aprile  1979,  n.  97,  sono determinati, a decorrere dal 1 luglio
1980,  nella  misura  prevista  nelle  tabelle  annesse alla presente
legge,  salvo  l'attribuzione  dell'indennita' integrativa speciale e
delle  altre  competenze  previste  dalle  vigenti disposizioni per i
pubblici dipendenti."
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AGGIORNAMENTO (2)
  La L. 6 agosto 1984, n. 425 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che
l'ultimo  comma del presente articolo "si interpreta nel senso che ai
magistrati  del  Consiglio  di  Stato,  della  Corte  dei  conti, dei
tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonche'
agli  avvocati  e  procuratori dello Stato in servizio all'entrata in
vigore della legge stessa spetta, per una sola volta, con effetto dal
1  gennaio  1979,  indipendentemente  dall'anzianita'  maturata nelle
singole    qualifiche,    un   aumento   periodico   aggiuntivo   non
riassorbibile,  qualunque  sia  la qualifica posseduta o la classe di
stipendio acquisita."
  Lo  stesso  provvedimento ha inoltre stabilito (con l'art. 9, comma
1)  che  "La normativa dell'articolo 3 sostituisce ogni altra diversa
particolare  disciplina  di valutazione dell'anzianita', agli effetti
della   progressione   economica,   prevista  dagli  ordinamenti  del
personale  contemplato  nella  presente  legge,  ivi  comprese quelle
derivanti   dall'applicazione  dell'articolo  5,  ultimo  comma,  del
decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, e
delle  norme in esso richiamate, dall'articolo 9, ultimo comma, della
legge  2  aprile 1979, n. 97, e dall'articolo 29, quarto comma, della
legge 3 aprile 1979, n. 103."