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LEGGE 2 aprile 1979, n. 97

Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2014)
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Testo in vigore dal:  9-8-1984
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Art. 9

Trattamento economico


Gli stipendi del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e dei magistrati amministrativi regionali sono determinati, con effetto dal 1 gennaio 1979, nella misura indicata dalle tabelle annesse alla presente legge, comprensiva degli emolumenti di cui alla legge 28 aprile 1976, n. 155, ed alla legge 14 aprile 1977, n. 112, salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni.
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sull'indennità di buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sull'assegno alimentare.
Ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonché agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio all'entrata in vigore della presente legge è altresì attribuito, con effetto dal 1 gennaio 1979, indipendentemente dall'anzianità maturata nelle singole qualifiche, un aumento periodico aggiuntivo non riassorbibile. (1)
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 19 febbraio 1981, n. 27 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli stipendi del personale indicato nell'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, sono determinati, a decorrere dal 1 luglio 1980, nella misura prevista nelle tabelle annesse alla presente legge, salvo l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni per i pubblici dipendenti."
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 6 agosto 1984, n. 425 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che l'ultimo comma del presente articolo "si interpreta nel senso che ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonché agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio all'entrata in vigore della legge stessa spetta, per una sola volta, con effetto dal 1 gennaio 1979, indipendentemente dall'anzianità maturata nelle singole qualifiche, un aumento periodico aggiuntivo non riassorbibile, qualunque sia la qualifica posseduta o la classe di stipendio acquisita."
Lo stesso provvedimento ha inoltre stabilito (con l'art. 9, comma 1) che "La normativa dell'articolo 3 sostituisce ogni altra diversa particolare disciplina di valutazione dell'anzianità, agli effetti della progressione economica, prevista dagli ordinamenti del personale contemplato nella presente legge, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, e delle norme in esso richiamate, dall'articolo 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e dall'articolo 29, quarto comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103."