DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1979, n. 761

Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/1999)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-3-1980
                              Art. 76.
               Trattamento di previdenza del personale

  Il  personale  di  cui  al  primo  comma  del precedente art. 74 e'
iscritto,   ai  fini  del  trattamento  di  previdenza,  all'Istituto
nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali.
  L'obbligo  della  iscrizione  di  cui al precedente comma e' esteso
anche  al  personale comunque trasferito alle unita' sanitarie locali
in  attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1978,
n. 833.
  In  relazione  ai  trasferimenti del personale di cui al precedente
comma,   l'ufficio   liquidazioni  presso  il  Ministero  del  tesoro
provvedera'  a versare all'INADEL l'indennita' di anzianita' maturata
da ciascun dipendente alla data di iscrizione all'INADEL stesso.
  Ai   fini   della   ricongiunzione   nell'ambito   della   gestione
previdenziale   dell'INADEL   di  tutti  i  servizi  o  periodi  gia'
riconosciuti  utili  ai  fini  dei  preesistenti  trattamenti di fine
servizio  presso le amministrazioni o enti di provenienza, l'Istituto
stesso,  in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita
dal  personale interessato e all'anzianita' di servizio maturata alla
data   di   iscrizione,   determinera'   in   via  teorica  l'importo
dell'indennita'  premio  di  servizio  riferita alla predetta data di
iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.
  L'eventuale    eccedenza   tra   l'importo   versato   dall'ufficio
liquidazioni  per  indennita' maturata ed il predetto importo teorico
e'  corrisposta,  a  cura  dell'INADEL,  al personale interessato non
oltre  il  termine  di  un  anno  dall'effettivo versamento di quanto
dovuto dall'ufficio liquidazioni a norma del precedente terzo comma.
  Ai  dipendenti di cui al settimo e ottavo comma dello art. 67 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, si applicano, ai fini del trattamento
di previdenza, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. Per la sistemazione dei periodi
di  servizio  resi  presso  gli  enti  di  provenienza  si applicano,
nell'ambito   della  gestione  previdenziale  dell'ENPAS,  le  stesse
disposizioni di cui ai precedenti terzo, quarto e quinto comma.