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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1979, n. 761

Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/1999)
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Testo in vigore dal:  23-5-1999
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Art. 75

Opzione per la posizione assicurativa in atto


Al personale contemplato nell'art. 74, secondo comma, o ai loro superstiti, è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di iscrizione nei ruoli regionali del personale addetto ai servizi delle unità sanitarie locali.
La facoltà di opzione di cui al precedente comma può essere esercitata, nello stesso termine di sei mesi ivi previsto, dai dipendenti di cui al settimo e ottavo comma dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
In favore del personale di cui ai precedenti commi è costituita presso l'INPS una gestione speciale ad esaurimento che provvederà all'erogazione dei trattamenti, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, secondo le disposizioni regolamentari dei preesistenti fondi di previdenza, anche per quanto concerne il versamento dei contributi previdenziali ripartiti secondo le attuali proporzioni.
Per garantire la continuità delle prestazioni a carico dei fondi integrativi di previdenza di cui ai precedenti commi, il personale degli enti soppressi addetto ai servizi relativi ai predetti fondi di previdenza è trasferito all'INPS con le procedure stabilite dall'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, previa integrazione dei contingenti determinati a norma dello stesso art. 67, primo comma.
Il finanziamento della gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'INPS a norma dei precedenti commi è assicurato, per le pregresse posizioni previdenziali relative al personale in servizio e in quiescenza, mediante versamento dei corrispettivi capitali di copertura. A tal fine saranno utilizzate le disponibilità finanziarie di cui all'art. 77, quinto comma, ovvero sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Nei confronti del personale di cui al secondo comma che chieda di non essere inquadrato nei ruoli unici istituiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, o negli altri ruoli delle amministrazioni dello Stato, si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti dei preesistenti fondi di previdenza per i casi di dispensa dal servizio per riduzione di organico.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con effetto dalla data di costituzione della gestione speciale prevista dal presente articolo, la quota aggiuntiva di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è dovuta esclusivamente sulla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, restando in ogni caso non dovuto sulla pensione integrativa l'incremento dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1975, n. 364.
((12))
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 64 commi 2) che a decorrere dal 1 ottobre 1999 la gestione speciale costituita presso 1'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761 è soppressa, con contestuale cessazione della corrispondente aliquota contributiva prevista per il finanziamento dei fondi medesimi e (con l'art. 64 commi 6) che "a decorrere dal 1 gennaio 1999 l'importo minimo individuale dei trattamenti pensionistici liquidati, a far tempo dal 1 gennaio 1995, dalla gestione speciale costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è pari allo 0,50 per cento della retribuzione imponibile nella gestione speciale per ogni anno di servizio utile fino ad un massimo del 20 per cento e comunque non inferiore al trattamento minimo di pensione nell'assicurazione generale obbligatoria aumentato del 25 per cento per quarant'anni di servizio utile. Il trattamento pensionistico complessivo annuo non può in ogni caso essere superiore all'importo della retribuzione pensionabile annua presa in considerazione ai fini del calcolo della prestazione spettante secondo la normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria."