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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1979, n. 761

Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/1999)
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Testo in vigore dal:  1-3-1980

Art. 74

Trattamento di quiescenza del personale


Il personale dipendente, addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali, è obbligatoriamente iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ovvero alla Cassa per le pensioni ai sanitari, per le categorie di rispettiva appartenenza.
L'obbligo della iscrizione di cui al precedente comma è esteso anche al personale comunque trasferito alle unità sanitarie locali in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le amministrazioni o enti di provenienza, con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza diverse da quelle indicate nel precedente primo comma, si applica l'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Lo stesso articolo si applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza nonché per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi.
Ai dipendenti di cui al settimo e ottavo comma dello art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Si applica, altresì, il terzo comma del presente articolo.