DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1979, n. 761

Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/1999)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-3-1980
                              Art. 74.
               Trattamento di quiescenza del personale

  Il  personale  dipendente,  addetto  ai  presidi, servizi ed uffici
delle unita' sanitarie locali, e' obbligatoriamente iscritto, ai fini
del  trattamento  di  quiescenza,  alla  Cassa  per  le  pensioni  ai
dipendenti  degli  enti  locali  ovvero alla Cassa per le pensioni ai
sanitari, per le categorie di rispettiva appartenenza.
  L'obbligo  della  iscrizione  di  cui al precedente comma e' esteso
anche  al  personale comunque trasferito alle unita' sanitarie locali
in  attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1978,
n. 833.
  Per  la  ricongiunzione  di  tutti i servizi o periodi assicurativi
connessi con il servizio prestato presso le amministrazioni o enti di
provenienza,  con  iscrizione  a  forme  obbligatorie  di  previdenza
diverse  da  quelle  indicate  nel precedente primo comma, si applica
l'art.  6  della  legge 7 febbraio 1979, n. 29. Lo stesso articolo si
applica  anche  per  la  ricongiunzione  di tutti i servizi o periodi
riconosciuti  utili  a  carico  di  eventuali  fondi  integrativi  di
previdenza  esistenti  presso  gli enti di provenienza nonche' per il
trasferimento   alla   gestione  previdenziale  di  destinazione  dei
contributi versati nei fondi stessi.
  Ai  dipendenti di cui al settimo e ottavo comma dello art. 67 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, si applicano, ai fini del trattamento
di quiescenza, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  29 dicembre 1973, n. 1092. Si applica, altresi', il terzo
comma del presente articolo.