DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1979, n. 761

Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/1999)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-3-1980
                              Art. 35.
               Rapporto di lavoro del personale medico

  Il  rapporto  di  lavoro  del  personale medico puo' essere a tempo
pieno o a tempo definito.
  Il rapporto di lavoro a tempo pieno comporta:
    a)  l'obbligo  di  prestare 40 ore settimanali di servizio, salvo
quanto previsto dall'accordo nazionale unico;
    b)  la  totale  disponibilita'  per  tutti  i servizi dell'unita'
sanitaria   locale   nell'ambito   delle   funzioni  della  posizione
funzionale e della disciplina propria degli interessati;
    c)  il diritto all'attivita' libero-professionale al di fuori dei
servizi   e   delle   strutture   della   unita'   sanitaria  locale,
limitatamente a consulti e a consulenze, non continuativi, sulla base
di norme regionali;
    d)  il  diritto all'esercizio dell'attivita' libero-professionale
nell'ambito  dei  servizi, presidi e strutture della unita' sanitaria
locale, sulla base di norme regionali;
    e) la preferenza per gli incarichi didattici e di ricerca e per i
comandi   ed   i   corsi   di   aggiornamento  tecnico-scientifico  e
professionale;
    f)  la  priorita'  per  l'esercizio  di  attivita'  consultive  e
tecniche, richieste da terzi all'unita' sanitaria locale, da svolgere
oltre l'orario di lavoro e anche fuori dalla sede di servizio.
  Salvo  quanto  previsto  dall'art.  47, sesto comma, della legge 23
dicembre  1978,  n.  833,  il  rapporto  di  lavoro  a tempo pieno e'
concesso  a  domanda. Del pari a domanda e' concesso il passaggio dal
rapporto  di  lavoro  a  tempo pieno a quello a tempo definito. Sulla
domanda  decide  il  comitato di gestione. La mancata concessione del
passaggio  a  tempo  definito  deve  essere  motivata  in relazione a
comprovate  ed  effettive  esigenze  assistenziali,  didattiche  e di
ricerca.
  Il  personale  assunto  con  i  concorsi  di  cui  al settimo comma
dell'art.  47  della legge 23 dicembre 1978, n. 833, puo' chiedere il
passaggio  dal  rapporto  di  lavoro  a  tempo pieno a quello a tempo
definito  qualora  siano mutate le esigenze di cui al sesto comma del
richiamato  articolo  47  o  a  seguito  del  trasferimento  ad altra
struttura,  divisione  o  servizio  che non comporti l'osservanza del
tempo pieno.
  Il rapporto di lavoro a tempo definito comporta:
    a)  l'obbligo  di  prestare 30 ore settimanali di servizio, salvo
quanto previsto dall'accordo nazionale unico;
    b)  la  totale  disponibilita',  entro  l'orario di servizio, per
tutti  i  servizi  dell'unita'  sanitaria  locale,  nell'ambito delle
funzioni, della posizione funzionale e della disciplina propria degli
interessati;
    c)  la  facolta'  di esercitare l'attivita' libero-professionale,
anche  fuori  dei  servizi  e  delle strutture della unita' sanitaria
locale,  purche'  tale  attivita'  non  sia  prestata con rapporto di
lavoro  subordinato, non sia in contrasto con gli interessi ed i fini
istituzionali   della   unita'   sanitaria  locale  stessa,  ne'  sia
incompatibile  con  gli  orari  di lavoro, secondo modalita' e limiti
previsti dalla legge regionale;
    d)  la facolta' di esercitare l'attivita' libero-professionale in
regime  convenzionale,  secondo  le  modalita'  ed i limiti stabiliti
dagli  accordi  nazionali di cui allo art. 48 della legge 23 dicembre
1978, n. 833.
  L'attivita'  libero-professionale,  all'interno o all'esterno delle
strutture  e  dei  servizi della unita' sanitaria locale, e' intesa a
favorire esperienze di pratica professionale, contatti con i problemi
della    prevenzione,   cura   e   riabilitazione   e   aggiornamento
tecnico-scientifico  e  professionale  nell'interesse  degli utenti e
della collettivita'.
  L'attivita'  libero-professionale all'interno delle strutture e dei
servizi dell'unita' sanitaria locale e' esercitata:
    a)   in   costanza  di  ricovero;  nelle  strutture  di  ricovero
ospedaliero  debbono  essere  predisposti e realizzati appositi spazi
distinti  e  specifici - entro il limite variabile di posti letto dal
quattro   al   dieci  per  cento  del  totale  -  che  possono  anche
prescindere, in mancanza di camere separate, da riferimenti a livello
di  confort alberghiero. Detta attivita' viene svolta in equipe ed e'
comprensiva dei servizi connessi;
    b)   in   regime   ambulatoriale,  con  utilizzo  delle  relative
strutture,  secondo  modalita'  organizzative  stabilite  dall'unita'
sanitaria   locale  in  accordo  con  i  sanitari  interessati;  tale
attivita' libero-professionale deve essere svolta in orari diversi da
quelli  stabiliti  per l'attivita' ambulatoriale ordinaria, eccezione
fatta  per i servizi che per esigenze tecniche non lo consentono, per
i quali deve essere previsto un plus orario.
  Le    tariffe    minime    e    massime    per    le    prestazioni
libero-professionali,  nell'ambito  dei  servizi  e  delle  strutture
dell'unita'  sanitaria  locale  e per le attivita' di consulenza sono
determinate  con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  sentito il
Consiglio  sanitario  nazionale.  Le  modalita'  di  attribuzione dei
relativi proventi sono disciplinate nell'accordo nazionale unico.
  Le  regioni,  qualora le unita' sanitarie locali non siano in grado
di   assicurare   l'esercizio   del  diritto  alla  libera  attivita'
professionale  all'interno  delle  proprie  strutture  per accertate,
obiettive  carenze  delle  medesime  o  per  obiettive impossibilita'
organizzative,  devono  provvedere  a  garantire  tale  diritto,  nel
rispetto  delle  vigenti  norme sull'esercizio della libera attivita'
professionale   intramurale,   anche   mediante   l'utilizzazione  di
strutture  private. L'utilizzazione di dette strutture e' regolata da
apposite   convenzioni   che  le  unita'  sanitarie  locali  dovranno
stipulare  in  conformita' a schemi tipo approvati dal Ministro della
sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.
  Le  disposizioni  del  presente articolo si applicano, per la parte
compatibile,  anche ai medici dipendenti dagli istituti universitari,
dai  policlinici  convenzionati e dagli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico.
  Per  i medici universitari, in considerazione delle altre attivita'
rientranti  nel  loro  compiti istituzionali, la opzione per il tempo
pieno e' reversibile in relazione a motivate esigenze didattiche e di
ricerca.
  L'orario  settimanale  di servizio di ciascun medico universitario,
per  lo  svolgimento  delle proprie mansioni didattiche, di ricerca e
assistenziali,  e'  globalmente  considerato  corrispondente a quello
previsto  rispettivamente  per  il rapporto di lavoro a tempo pieno e
per il rapporto di lavoro a tempo definito.
  L'esigenza     assistenziale    delle    strutture    universitarie
convenzionate  secondo  quanto  sara'  stabilito nelle convenzioni da
stipulare ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
va   assicurata   dal   personale  medico  universitario  interessato
globalmente considerato.