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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. 660

Misure urgenti in materia tributaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 31 (in G.U. 29/02/1980, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/1981)
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Testo in vigore dal:  1-3-1980
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure urgenti in materia tributaria al fine di assicurare la continuità di applicazione dell'imposizione fiscale su alcuni prodotti petroliferi prevista dal citato decreto n. 574; di prorogare il termine di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di IVA e di imposte di registro ed ipotecarie relativamente ai settori alimentare, tessile, edilizio, agricolo e della pesca nelle acque interne, al fine di evitare le negative ripercussioni che altrimenti si verificherebbero negli stessi settori; di differire l'operatività delle disposizioni relative alle modalità di applicazione dell'IVA nei confronti dei soggetti che esercitano più attività; di modificare alcune disposizioni in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per adeguarle alle nuove procedure automatizzate che consentono di migliorare i tempi tecnici per l'esecuzione dei rimborsi stessi, di disciplinare la tempestività dei versamenti relativi all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'imposta locale sui redditi e alle ritenute di acconto da effettuarsi dai sostituti d'imposta, che non è stato possibile eseguire entro il 30 novembre 1979 a causa del mancato funzionamento delle aziende di credito e delle esattorie preposte alla riscossione di detti tributi; di emanare disposizioni che consentano di conoscere i consumi di gasolio per riscaldamento usato negli edifici; di stabilire limitazioni alle provviste di gasolio degli autoveicoli in uscita dal territorio doganale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1979;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate come segue: benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, benzina e petrolio diverso da quello lampante, da L. 41.212 a L. 47.320 per quintale;
oli da gas, da L. 15.000 a L. 18.000 per quintale;
oli lubrificanti bianchi, da L. 15.700 a L. 20.000 per quintale; oli lubrificanti diversi da quelli bianchi, da lire 15.000 a L. 18.000 per quintale;
estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da L. 15.000 a L. 18.000 per quintale.
L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti, è sospesa con effetto dal 1 gennaio 1980. Dalla data da cui hanno effetto le disposizioni del presente decreto non possono essere più venduti buoni benzina per turisti.
L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera F), punto 2), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata, da ultimo, con il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 287, convertito nella legge 1 agosto 1977, n. 492, per gli oli da gas da usare direttamente come combustibile per il riscaldamento di locali e per gli altri usi previsti, è soppressa.
Per gli usi indicati nella predetta lettera F), punto 2), si applica l'aliquota prevista dal precedente punto 1) della stessa lettera F) ed il relativo trattamento fiscale.
L'aliquota ridotta di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera G), punto 1), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per gli oli da gas e per gli oli combustibili speciali destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo di motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonché per la revisione dei motori di aviazione, è soppressa.
L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata, da ultimo, con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, per il prodotto denominato jet fuel JP/4 destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 4.121,20 a L. 4.732 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
(( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 FEBBRAIO 1980, N. 31 ))
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