DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. 660

Misure urgenti in materia tributaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 31 (in G.U. 29/02/1980, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/1981)
Testo in vigore dal: 1-3-1980
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
urgenti in materia tributaria al fine di assicurare la continuita' di
applicazione  dell'imposizione fiscale su alcuni prodotti petroliferi
prevista  dal  citato  decreto  n.  574;  di  prorogare il termine di
scadenza  di  alcune  agevolazioni  fiscali  in  materia  di IVA e di
imposte   di   registro   ed   ipotecarie  relativamente  ai  settori
alimentare,  tessile,  edilizio,  agricolo  e della pesca nelle acque
interne,  al fine di evitare le negative ripercussioni che altrimenti
si verificherebbero negli stessi settori; di differire l'operativita'
delle  disposizioni  relative alle modalita' di applicazione dell'IVA
nei   confronti  dei  soggetti  che  esercitano  piu'  attivita';  di
modificare  alcune  disposizioni  in materia di rimborsi dell'imposta
sul  reddito delle persone fisiche per adeguarle alle nuove procedure
automatizzate  che  consentono  di  migliorare  i  tempi  tecnici per
l'esecuzione  dei  rimborsi  stessi, di disciplinare la tempestivita'
dei   versamenti  relativi  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche,   all'imposta   sul   reddito   delle   persone  giuridiche,
all'imposta  locale  sui  redditi  e  alle  ritenute  di  acconto  da
effettuarsi  dai  sostituti  d'imposta,  che  non  e' stato possibile
eseguire  entro il 30 novembre 1979 a causa del mancato funzionamento
delle  aziende di credito e delle esattorie preposte alla riscossione
di detti tributi; di emanare disposizioni che consentano di conoscere
i  consumi  di  gasolio  per  riscaldamento  usato  negli edifici; di
stabilire  limitazioni alle provviste di gasolio degli autoveicoli in
uscita dal territorio doganale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre
1979;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  finanze,  di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, del bilancio e della programmazione
economica e del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  L'imposta  di  fabbricazione  e  la  corrispondente  sovrimposta di
confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate come segue:
    benzine  speciali  diverse  dall'acqua  ragia minerale, benzina e
petrolio  diverso  da  quello  lampante, da L. 41.212 a L. 47.320 per
quintale;
    oli da gas, da L. 15.000 a L. 18.000 per quintale;
    oli lubrificanti bianchi, da L. 15.700 a L. 20.000 per quintale;
    oli  lubrificanti  diversi da quelli bianchi, da lire 15.000 a L.
18.000 per quintale;
    estratti  aromatici  e  prodotti  di  composizione  simile, da L.
15.000 a L. 18.000 per quintale.
  L'aliquota   ridotta   dell'imposta   di   fabbricazione   e  della
corrispondente  sovrimposta  di  confine  prevista  dalla lettera B),
punto  1), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32,
e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti, e'
sospesa  con  effetto  dal  1  gennaio  1980. Dalla data da cui hanno
effetto  le disposizioni del presente decreto non possono essere piu'
venduti buoni benzina per turisti.
  L'aliquota   ridotta   dell'imposta   di   fabbricazione   e  della
corrispondente  sovrimposta  di  confine  prevista  dalla lettera F),
punto  2), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32,
modificata,  da  ultimo, con il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 287,
convertito  nella  legge 1 agosto 1977, n. 492, per gli oli da gas da
usare direttamente come combustibile per il riscaldamento di locali e
per gli altri usi previsti, e' soppressa.
  Per  gli  usi  indicati  nella  predetta  lettera  F), punto 2), si
applica  l'aliquota  prevista  dal  precedente  punto 1) della stessa
lettera F) ed il relativo trattamento fiscale.
  L'aliquota   ridotta   di   imposta   di   fabbricazione   e  della
corrispondente  sovrimposta  di  confine  prevista  dalla lettera G),
punto  1), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32,
per  gli  oli da gas e per gli oli combustibili speciali destinati al
consumo  per  le  prove  sperimentali  e per il collaudo di motori di
autoveicoli,  di  aviazione  e  marini,  nonche' per la revisione dei
motori di aviazione, e' soppressa.
  L'aliquota    ridotta    d'imposta   di   fabbricazione   o   della
corrispondente  sovrimposta  di  confine  prevista  dalla lettera E),
punto  1), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32,
modificata,  da  ultimo, con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691,
convertito,  con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786,
per    il    prodotto    denominato    jet    fuel   JP/4   destinato
all'Amministrazione  della  difesa,  e' aumentata da L. 4.121,20 a L.
4.732  per  quintale,  relativamente  al  quantitativo  eccedente  il
contingente  annuo  di  tonnellate  18.000,  sulle  quali  e'  dovuta
l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
  (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 FEBBRAIO 1980, N. 31 )).