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LEGGE 13 agosto 1979, n. 384

((Trattamento dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2004)
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Testo in vigore dal:  30-3-2004
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

((Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia))
, che non siano anche membri del Parlamento nazionale, spetta dal giorno successivo a quello dell'elezione e fino a quando non sarà diversamente stabilito dal medesimo Parlamento europeo, una indennità mensile pari all'indennità percepita dai membri del Parlamento nazionale in applicazione dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.
All'indennità mensile prevista dal primo comma si estendono, in quanto applicabili, i divieti di cumulo stabiliti dall'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, nonché il trattamento di cui all'articolo 48, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e la ritenuta nella misura stabilita dall'articolo 29, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.
L'indennità di cui al primo comma è cumulabile con quelle di soggiorno, di viaggio, di segreteria, nonché con i rimborsi, le assicurazioni e le prestazioni assistenziali, corrisposti direttamente dalla Comunità economica europea.