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LEGGE 3 aprile 1979, n. 122

Realizzazione della seconda Università di Roma e istituzione delle Università statali della Tuscia e di Cassino.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/01/1999)
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Testo in vigore dal:  3-2-1999
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Art. 4

(Competenze del comitato tecnico amministrativo)


Il comitato tecnico amministrativo, oltre alle attribuzioni spettanti al consiglio di amministrazione, provvede a tutto quanto necessario per la progettazione e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del complesso edilizio dell'Università, comprendente oltre gli impianti relativi alla ricerca e all'insegnamento, quelli concernenti i servizi.
Ferma restando la dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 1 e 2, comma primo, della legge 22 novembre 1972, n. 771, i termini per il compimento delle espropriazioni e per l'esecuzione dell'opera sono fissati allo scadere dei dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (2) (3) (4)
((5))

Fra le misure necessarie per una sollecita utilizzabilità dell'area destinata alla realizzazione della seconda Università statale di Roma, di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1972, n. 771, è da ritenersi compresa la possibilità di escludere dall'esproprio le aree, compromesse da insediamenti edilizi nelle località denominate borgate Giardinetti, Carcaricola, Tor Vergata e Passo Lombardo, da individuarsi d'intesa con il comune di Roma.
A tal fine il comitato tecnico amministrativo soprassiede alla attuazione delle procedure di esproprio in relazione alle predette aree.
Ai fini della conservazione del patrimonio, il comitato è autorizzato a procedere alla concessione in uso, per l'esercizio di attività agricole, dei terreni espropriati a coloro che comunque li coltivavano all'atto dell'esproprio, in via temporanea e comunque revocabile in qualsiasi momento per la realizzazione delle finalità previste dalla presente legge.
La concessione non potrà avere durata superiore ad un anno agrario eventualmente rinnovabile e sarà subordinata al pagamento di un canone, fissato dall'ufficio tecnico erariale, che nella prima applicazione tenga anche conto del periodo decorso dalla data di passaggio di proprietà dei terreni espropriati alla seconda Università.
Tutti gli atti posti in essere dal comitato tecnico amministrativo per la realizzazione della seconda Università di Roma sono esenti da ogni tributo.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 15 dicembre 1990, n. 396, ha disposto (con l'art. 9, comma 8) che il termine previsto nel secondo comma dell'articolo 4 della presente legge, è differito al 18 aprile 1995.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 11 febbraio 1992, n. 124, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che: "L'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute per il compimento delle espropriazioni e per l'esecuzione dell'opera si applicano anche alle espropriazioni già disposte sulla base della legge 22 novembre 1972, n. 771".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che: "Il termine previsto dall'articolo 4, comma secondo, della legge 3 aprile 1979, n. 122, già differito al 18 aprile 1995 dall'articolo 9, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997".
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 14 gennaio 1999, n. 4, ha disposto (con l'art. 1, comma 23) che: "Il termine previsto dall'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, già differito, da ultimo, al 31 dicembre 1997 dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2002. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dai competenti organi di ateneo fino alla data di entrata in vigore della presente legge".