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DECRETO-LEGGE 18 agosto 1978, n. 481

Fissazione al 1 gennaio 1979 del termine previsto dallo art. 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonchè norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 1978, n. 641 (in G.U. 24/10/1978, n.298).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/1989)
Testo in vigore dal:  25-10-1978
aggiornamenti all'articolo

Art. 1-duodecies

((A decorrere dal 1 aprile 1979 l'INPS e l'INAIL provvedono a trasferire al Ministero del tesoro, ai fini della ripartizione trimestrale tra le regioni, i fondi riscossi e già destinati per legge all'ENAOLI, all'ONPI e all'ANMIL detratte rispettivamente le somme di cui al settimo comma dell'articolo 1-sexies e al primo e terzo comma dell'articolo 1-decies.))