DECRETO-LEGGE 18 agosto 1978, n. 481

Fissazione al 1 gennaio 1979 del termine previsto dallo art. 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonche' norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 1978, n. 641 (in G.U. 24/10/1978, n.298).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/1989)
Testo in vigore dal: 25-10-1978
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 1-decies 
 
  ((L'assegno di incollocabilita' di cui all'articolo 180 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni, attualmente erogato dall'ANMIL, verra' erogato  a  far
tempo dal 1 aprile 1979, dall'INAIL. All'INAIL e altresi'  trasferito
l'onere, gia' posto a carico dell'ANMIL dall'articolo 8, primo comma,
lettera c), della legge 5 maggio 1976, n. 248, del contributo annuale
per la concessione dell'assegno speciale ai superstiti  dei  titolari
di rendita per inabilita' permanente di grado  non  inferiore  all'80
per cento deceduti per causa non dipendente dall'infortunio  o  dalla
malattia professionale. 
  L'ANMIL e' sottoposta alla disciplina  prevista  dall'articolo  115
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
  La commissione tecnica di  cui  all'articolo  113  de  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, individua la quota
parte delle entrate dell'ANMIL, nonche' i contingenti di personale da
trasferire all'INAIL. 
  Il contributo per il sostegno dell'attivita' associativa dell'ANMIL
di cui al terzo comma dell'articolo 115  de  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616,  e  determinato  su  proposta
della commissione tecnica  prevista  dall'articolo  113  del  decreto
medesimo.))