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DECRETO-LEGGE 6 luglio 1978, n. 352

Norme per l'attuazione del collegamento tra le anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario centrale dei pensionati.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1978, n. 467 (in G.U. 22/08/1978, n.233).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/1983)
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Testo in vigore dal:  23-8-1978
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Art. 2

Cessazione, variazione o sospensione di attività

In caso di sospensione, variazione o cessazione della attività, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa sono tenuti a farne comunicazione, entro trenta giorni, alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e agli enti previdenziali gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nei cui confronti è sussistito il relativo obbligo assicurativo.
In caso di mancato adempimento è dovuta a ciascuno degli enti nei cui confronti si è verificata l'omissione la somma di L.
((50.000))
a titolo di sanzione amministrativa.
((Sono abrogate le precedenti disposizioni che prevedono sanzioni per la stessa materia))
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