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LEGGE 24 gennaio 1978, n. 14

Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1990)
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Testo in vigore dal:  16-2-1978

Art. 7


Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di cui all'articolo 1, eccettuati i casi dell'articolo 5, sono incompatibili con le funzioni di:
a) membro del Parlamento e dei consigli regionali;
b) dipendente dell'amministrazione cui compete la vigilanza o dei Ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali;
c) dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti;
d) membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti;
e) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale;
f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;
g) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo.