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LEGGE 27 dicembre 1977, n. 984

Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/1986)
Testo in vigore dal:  22-12-1983
aggiornamenti all'articolo

Art. 15


Gli indirizzi di cui al precedente articolo 3 relativamente ai terreni di collina e di montagna avranno riguardo alle esigenze di utilizzare e di valorizzare i terreni medesimi mediante interventi volti a realizzare il riordino agrario e fondiario in funzione di nuovi assetti produttivi, con particolare riguardo a quelli che presentano una naturale capacità di assicurare elevate produzioni unitarie e di foraggi e cereali per uso zootecnico.
Gli indirizzi di cui al precedente comma individuano in particolare:
a) le zone di intervento suscettibili di valorizzazione produttiva e le produzioni da sviluppare nelle medesime;
b) le opere da realizzare, le priorità e le forme di incentivazione, favorendo in particolare la creazione e lo sviluppo di forme associative e cooperative alle quali assegnare i terreni incolti in base alle norme di legge vigenti.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.