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LEGGE 23 marzo 1977, n. 97

Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/12/2001)
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Testo in vigore dal:  20-10-1977
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Art. 3

((I versamenti previsti nella presente legge sono effettuati a norma dell'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e a norma dell'articolo 3, n. 3, dello stesso decreto, per quelli soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Alla dichiarazione devono essere allegate le attestazioni comprovanti i versamenti effettuati))
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