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LEGGE 23 marzo 1977, n. 97

Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/12/2001)
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Testo in vigore dal:  1-1-2002
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Art. 2

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435))
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Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello dell'imposta dovuta, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, in base alla dichiarazione di cui al primo comma, la somma versata in più è rimborsata ai sensi degli articoli 41 e 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui agli articoli 44 e 44-bis dello stesso decreto.
In caso di omesso o ritardato versamento dell'acconto previsto dall'articolo 1 della presente legge o della differenza di cui al primo comma del presente articolo ovvero di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
Le disposizioni del precedente comma non si applicano:
a) quando sia omesso il versamento dell'acconto, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute di acconto, sia di ammontare non superiore a duecentocinquantamila lire per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed a lire quarantamila per i contribuenti soggetti alla imposta sul reddito delle persone giuridiche;
b) quando l'acconto versato sia inferiore a quello dovuto ai sensi dell'articolo 1, ma non inferiore al 75 per cento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute di acconto.
b-bis) quando, essendo stata presentata dai coniugi dichiarazione congiunta, l'acconto conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore rispetto all'imposta dovuta da parte di uno dei coniugi, nel caso in cui nell'anno successivo uno o ambedue i coniugi presentino dichiarazione separata, rispettivamente, a causa del decesso dell'altro coniuge o di separazione legale ed effettiva, ovvero qualora, a partire dal 1993, siano state presentate dichiarazioni separate per fruire dell'assistenza fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. (2)
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 26 maggio 1978, n. 216, convertito ,con modificazioni, dalla L. 24 luglio 1978, n. 388, ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che nel quarto comma del presente articolo le parole: "lire duecentocinquantamila", sono sostituite con le seguenti: "lire centomila".