LEGGE 12 agosto 1977, n. 675

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal: 11-8-1997
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 20.

  La  garanzia  del  fondo  di  cui  al  primo  comma  e'  di  natura
integrativa ed e' cumulabile con altre forme di garanzia, ivi incluse
quelle collettive o consortili.
  La  garanzia  del fondo puo' essere accordata fino all'80 per cento
del  finanziamento  concesso dagli istituti ed aziende di credito, su
richiesta dei medesimo e dei soggetti interessati.
  La  garanzia  si  esplica  nella  misura  massima  del 40 per cento
dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano
avviato  le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, di intesa
con  il  Mediocredito  centrale,  nei  confronti del beneficiario del
finanziamento  e  di eventuali altri garanti: la restante parte della
garanzia  si  esplica  dopo  che  le  procedure  stesse  siano  state
esperite.
  La  garanzia  si  esplica sino a 30 milioni nella misura del 90 per
cento   della   perdita  subita  dall'Istituto  finanziatore  e  puo'
raggiungere  l'80  per  cento  dell'eccedenza, a fronte del capitale,
degli interessi di mora calcolati in misura comunque non superiore al
tasso  di riferimento determinato ai sensi del decreto del Presidente
della  Repubblica  9  novembre 1976, n. 902, vigente al momento della
stipula  del  contratto,  nonche'  a  fronte  degli accessori e delle
spese, dopo aver esperito tutte le procedure ritenute utili, d'intesa
con  il  Mediocredito  centrale,  nei  confronti del beneficiario del
finanziamento e di eventuali altri garanti.
  I  limiti  dei  finanziamenti  per  i quali puo' essere concessa la
garanzia  del  "Fondo"  sono  determinati  dal  CIPI  su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il
Mediocredito  centrale,  ad  eccezione  dei finanziamenti concessi ai
sensi  della presente legge alle piccole e medie imprese industriali,
i  quali  possono  fruire  della garanzia del Fondo per l'intero loro
ammontare.
  La dotazione del "Fondo" e' costituita:
    a)  dalle  somme  che gli istituti ed aziende di credito dovranno
versare, in misura corrispondente alla trattenuta che gli istituti ed
aziende  di credito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto,
all'atto  dell'erogazione,  sull'importo originario del finanziamento
concesso  alle  imprese  che  accedono ai benefici della garanzia. La
trattenuta  e'  dello  0,75  per cento per i finanziamenti fino a 500
milioni   e   dell'1,25  per  cento  per  i  finanziamenti  d'importo
superiore;
    b)  dai  contributi  degli  istituti  ed aziende di credito. Tali
contributi  sono  determinati  ogni anno dal CIPI sentito il Comitato
interministeriale  per  il  credito  e il risparmio proporzionalmente
all'ammontare complessivo dei finanziamenti ammessi alla garanzia del
Fondo e in essere alla fine dell'anno precedente;
    c) dagli interessi maturati sulle disponibilita' del fondo;
    d)  da  un contributo dello Stato di 15 miliardi di lire per ogni
esercizio  finanziario dal 1977 al 1980 a valere sulle disponibilita'
del "Fondo" di cui al precedente articolo 3.
  Al  "Fondo"  si  applicano  le disposizioni di cui al titolo IV del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.
601.((19))
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AGGIORNAMENTO (19)
  La  L.  7 agosto 1997, n.266, ha disposto (con l'art.5 comma 5) che
"dalla   data   di   entrata  in  vigore  del  decreto  del  ministro
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto
con  il  ministro  del  Tesoro,  di  cui  al  comma  3, sono abrogati
l'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675".