DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1977, n. 616

Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/05/2011)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-10-1978
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 122.
                    Personale degli enti pubblici

  ((Il  personale  in servizio in base ad atti adottati entro la data
del  24 febbraio 1977 presso le strutture operative periferiche degli
enti  pubblici  nazionali  e  interregionali  le  cui  funzioni siano
trasferite o delegate alle regioni a norma del presente decreto e che
sia   strettamente   indispensabile   all'esercizio   delle  funzioni
medesime, e posto a disposizione delle regioni stesse contestualmente
al trasferimento dei beni e delle funzioni.
  I contingenti del personale da mettere a disposizione delle regioni
ai  sensi  del  precedente  comma saranno determinati con il medesimo
procedimento  di  cui all'articolo 112, secondo comma, entro sessanta
giorni  dalla  emanazione  dei  provvedimenti  con  i  quali  saranno
individuate  per  ciascun ente le funzioni trasferite o delegate alle
regioni.   Con   il  medesimo  provvedimento  detto  personale  sara'
ripartito  tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da
ciascuna di queste.
  Il personale degli enti pubblici non compreso tra quello trasferito
alle  regioni  ai  sensi  dei  commi  precedenti e assegnato, secondo
contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  sulla  base  di  apposite
graduatorie,   sentite   le   organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative   su  base  nazionale,  con  effetto  dalla  data  di
trasferimento delle funzioni amministrative, nell'ordine:
    a) ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'articolo 1
della  legge  20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, con la
osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 2 e nell'ultimo
comma  dell'articolo  7  di detta legge; a tal fine la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri stabilira', nei limiti dei posti in organico
riservati  secondo  l'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, i
contingenti  numerici dei posti da coprire nelle strutture degli enti
esistenti   nel   territorio   nazionale  cosi'  come  risultano  dai
provvedimenti attuativi dell'articolo 25 della legge stessa;
    b)  ai  ruoli  unici  di cui all'articolo 6 della legge 22 luglio
1975, n. 382)).
  I  dipendenti  degli  enti  di  cui  al  primo  comma dell'art. 115
trasferiti   allo  Stato  ai  sensi  del  presente  decreto,  che  si
dichiarino disponibili, sono comandati a prestare servizio presso gli
enti di provenienza, che ne fanno richiesta e ne assumono ogni onere.