DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1977, n. 616

Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/05/2011)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2005
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 119.
            Attivita' residue degli enti pubblici estinti

  Le  funzioni  amministrative  degli  enti pubblici, di cui all'art.
113, continuano ad essere esercitate nelle regioni a statuto speciale
mediante  ufficio  stralcio,  fino  a  quando  non sara' diversamente
disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre
leggi dello Stato. ((18))
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AGGIORNAMENTO (18)
  La  L. 30 dicembre 2004, n.311 ha disposto (con l'art. 1 comma 228)
che  "L'ufficio  stralcio  di  cui  all'articolo  119 del decreto del
Presidente  della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979, e' soppresso; le residue
funzioni sono svolte dalle regioni interessate."