DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1977, n. 616

Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/05/2011)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-10-1978
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 117.
                        Patrimonio degli enti

  I  patrimoni mobiliari e immobiliari degli enti di cui all'allegata
tabella  B,  compresa  l'annotazione finale, i quali siano utilizzati
per  l'erogazione  dei  servizi  o per lo svolgimento delle attivita'
trasferite  o  delegate,  ovvero  attribuite  agli  enti locali, sono
trasferiti  alle  regioni  nel  cui  territorio  sono situati, con il
decreto  di  cui  al precedente art. 113. Si applica il settimo comma
dell'art.  25,  con  riferimento  alle funzioni attribuite ai comuni,
province o comunita' montane.
  I  beni patrimoniali costituenti le sedi centrali degli enti di cui
al  precedente  comma,  salvo restando quanto disposto dagli articoli
114 e 115, sono amministrati, con facolta' di alienarli, dall'ufficio
del Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
  I  proventi netti derivanti dalla amministrazione e dalla eventuale
alienazione  dei beni predetti sono portati annualmente ad incremento
del  fondo  di  cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il
Ministro   per  il  tesoro  riferisce  annualmente  alla  Commissione
parlamentare   per   le   questioni   regionali   sullo  stato  della
liquidazione.
  Tutti  gli  altri  beni  immobiliari  degli  enti  predetti,  salvo
restando  quanto  disposto  dagli articoli 114 e 115, sono trasferiti
alle  regioni  e  sono  amministrati dalla regione nel cui territorio
sono situati.
  I   proventi   netti   di   cui   al  precedente  comma,  derivanti
dall'amministrazione di detti patrimoni, sono trimestralmente versati
al fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
((I  residui  beni  mobiliari  compresi  il  numerario ed i titoli di
credito sono attribuiti all'ufficio di liquidazione di cui alla legge
4  dicembre  1956, n. 1404, il quale provvede altresi' ad assumere le
eventuali passivita'. Per la copertura delle passivita', il Ministero
del  tesoro  ove  necessario,  puo'  destinare,  in tutto o in parte,
proventi di cui al terzo comma)).
  Nel caso di enti le cui funzioni siano solo parzialmente trasferite
o  delegate  alle  regioni  ovvero  attribuite  agli  enti locali, il
decreto  di  cui  all'art.  113, fermo restando quanto disposto dagli
articoli  114  e  115  e  dal  primo  comma  del  presente  articolo,
ripartisce  i  beni  patrimoniali  non  utilizzati  direttamente  per
l'erogazione di servizi o per le attivita' svolte dall'ente in misura
proporzionale  alle  spese  erogate,  nel  biennio precedente, per le
funzioni  trasferite  o  delegate,  o, rispettivamente, residuanti in
capo  all'ente. La presente disposizione non si applica agli enti che
svolgono in misura prevalente attivita' previdenziale.
  Le  disposizioni di cui ai precedenti commi e le disposizioni degli
articoli  113,  114  e  115  si  applicano  anche alle funzioni ed ai
patrimoni  degli  enti soppressi, ai sensi della legge 20 marzo 1975,
n. 70, con provvedimento adottato successivamente al 25 luglio 1977.