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LEGGE 8 agosto 1977, n. 546

Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/2011)
Testo in vigore dal:  6-9-1977

Art. 26


È istituita, a decorrere dall'anno accademico 1977-1978, la Università statale di Udine, i cui corsi di laurea saranno attivati a partire dall'anno accademico 1978-1979. L'Università di Udine si pone l'obiettivo di contribuire al progresso civile, sociale e alla rinascita economica del Friuli e di divenire organico strumento di sviluppo e di rinnovamento dei filoni originali della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli.
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentito il parere della Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 34, norme aventi valore di legge ordinaria che tengano conto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione dei corsi di laurea, delle relative tabelle organiche del personale docente e non docente e dei criteri per l'assegnazione di detto personale alla Università di Udine. Il numero ed il tipo dei corsi di laurea sarà tale da garantire una adeguata base culturale e scientifica, nonché sbocchi professionali coerenti alla linea di sviluppo sociale ed economico programmato nella regione;
b) previsione della organizzazione dipartimentale;
c) previsione della costituzione del comitato tecnico-amministrativo e dei comitati ordinatori, garantendo, per questi ultimi, che essi siano costituiti per due terzi da professori ordinari e fuori ruolo delle discipline previste nell'ordinamento delle rispettive facoltà, eletti dai docenti ordinari di tutte le corrispondenti facoltà delle università statali o legalmente riconosciute, e per un terzo designati dal Ministro per la pubblica istruzione;
d) promozione di ogni altra necessaria disposizione al fine di assicurare il funzionamento dell'Università fino alla costituzione di tutti i normali organi.
Per il funzionamento del comitato tecnico-amministrativo dell'Università di Udine è previsto, per l'anno finanziario 1977, un contributo di lire 100 milioni. Alla copertura di tale spesa si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
All'onere relativo alle spese di funzionamento della Università di Udine, valutato in lire 11.400 milioni per gli anni finanziari 1977 e 1978, si provvede, quanto a lire 1.400 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, e, quanto a lire 10.000 milioni per il biennio 1977-78 a valere sui fondi stanziati con la presente legge.
In deroga alle vigenti norme che vietano l'istituzione di corsi universitari in sedi diverse da quelle dell'ateneo e in deroga alla norma che subordina lo sdoppiamento di corsi universitari alle esigenze didattiche o al numero degli studenti e per il resto conformemente alle norme vigenti, si autorizza, limitatamente all'anno accademico 1977-78, l'istituzione di corsi sdoppiati da tenersi a Udine, del biennio propedeutico alla facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste.
Sarà mantenuta a favore della Università degli studi di Udine l'assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili di proprietà degli enti facenti parte del consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine, istituito con decreto del prefetto di Udine del 27 novembre 1967, modificato con decreto del Ministro per l'interno n. 8785 del 3 febbraio 1973.
Resteranno fermi in favore della Università statale degli studi di Udine gli impegni finanziari assunti dal predetto consorzio universitario e da altri enti pubblici.
Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentito il parere della Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 34, norme aventi valore di legge ordinaria per la istituzione e il potenziamento di istituzioni e strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, alta cultura ed universitarie a Trieste, nel rispetto del principio dell'armonico sviluppo dell'università e della ricerca scientifica nella regione.