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LEGGE 29 giugno 1977, n. 349

Norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/1985)
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Testo in vigore dal:  1-7-1977

Art. 9



Per le categorie mediche le convenzioni uniche devono prevedere la disciplina unitaria dei rapporti convenzionali che ciascun medico può stipulare con gli enti e casse mutue.
Sarà in particolare fissato:
1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che possono essere convenzionati in ogni comune o consorzio di comuni, comunità montane o ambiti territoriali all'uopo definiti dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fatto salvo il principio del reale diritto di libera scelta del medico anche per i lavoratori autonomi;
2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali.
All'iscrizione negli elenchi unici avranno diritto anche i medici aventi residenza in altra provincia, secondo le modalità che verranno fissate nelle convenzioni, tenuto conto per la provincia di Bolzano dello statuto di autonomia e delle norme di attuazione relative.
L'accesso alla convenzione è consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito;
3) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili;
la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore;
il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati;
le attività libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione.
Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, previa domanda motivata del rappresentante degli enti e gestioni estinti sentiti i comuni interessati;
4) la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attività mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni;
5) l'incompatibilità con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche;
6) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantità e qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate di diagnosi, cura e medicina preventiva: saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione;
la determinazione della misura dei contributi previdenziali e delle modalità del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 ottobre 1976;
7) le forme di controllo sull'attività dei medici convenzionati, nonché le ipotesi di infrazione da parte dei medici agli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina;
8) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici;
9) le modalità per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati;
10) la semplificazione e l'uniformità per tutti gli enti e casse mutue degli adempimenti amministrativi cui è tenuto il medico convenzionato;
11) le modalità per assicurare la continuità dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione;
12) le forme di collaborazione fra medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria;
13) le modalità per garantire comunque agli assistiti le prestazioni attualmente in atto, in attesa che un'equa distribuzione dei medici assicuri eguale assistenza su tutto il territorio;
14) la collaborazione dei medici, per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio;
15) l'utilizzazione, su richiesta delle regioni o degli enti locali, presso i servizi pubblici del territorio degli specialisti ambulatoriali, con onere a carico dell'ente con cui sono convenzionati.
Le convenzioni non dovranno prevedere alcun maggiore onere con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1978.
Le convenzioni uniche devono prevedere una disciplina per quanto possibile uniforme degli istituti normativi comuni a tutte le categorie mediche e devono tendere a realizzare una regolamentazione unitaria del lavoro medico nell'ambito delle strutture dell'istituendo Servizio sanitario nazionale.
I criteri di cui ai commi precedenti si estendono alle convenzioni uniche per le categorie non mediche indicate all'articolo 7, in quanto applicabili.