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LEGGE 21 febbraio 1977, n. 29

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, concernente norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili.

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Testo in vigore dal:  23-2-1977

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, concernente norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e sostituito dal seguente:
"Con decorrenza dal 1° gennaio 1977, i limiti di reddito di cui agli articoli 6, 8 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, quali modificati con il secondo comma dell'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono elevati, per i ciechi assoluti, per i sordomuti e per i mutilati e invalidi civili assoluti di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, da lire 1.560.000 a L. 3.120.000 e vengono annualmente aumentati in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale".
L'articolo 2 è soppresso.
L'articolo 3 è soppresso.
Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 3-bis. - Con decorrenza dalla data indicata nell'articolo 1, il limite di reddito di cui al secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, quale modificato dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è elevato per la concessione dell'assegno di accompagnamento ai mutilati e invalidi civili di età inferiore ai 18 anni, non deambulanti, da L. 1.560.000 a L. 3.120.000 e viene annualmente aumentato in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale.
La condizione del possesso del reddito non superiore al limite indicato nel precedente comma deve intendersi riferita, nel caso che i rappresentanti legali siano i genitori, a quello di essi che risulta possessore del reddito più elevato.
Se il nucleo familiare annovera figli minori degli anni 18 i limiti di reddito di cui al primo comma del presente articolo si intendono aumentati di L. 500.000 per ogni figlio a carico.
I limiti si intendono raddoppiati qualora nello stesso nucleo familiare vi sia più di un minore invalido non deambulante.
Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, è abrogato, fermi restando i limiti di reddito indicati all'articolo 1 del presente decreto".
"Art. 3-ter. - Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.
Non può essere chiesta la restituzione delle somme dovute dai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti, nei confronti dei quali sia stata disposta la revoca dei benefici anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto".
All'articolo 4, primo comma, le parole: "10.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 milioni".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1977

LEONE ANDREOTTI - COSSIGA - MORLINO - STAMMATI - ANSELMI - DAL FALCO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO