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LEGGE 6 giugno 1977, n. 277

Contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA).

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Testo in vigore dal:  24-6-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la concessione di un contributo addizionale a favore dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA), della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.
Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di dollari USA 181.350.000, da corrispondersi in quattro annualità, a partire dal 1976, pari ciascuna a dollari USA 45.337.500. I versamenti saranno effettuati in lire italiane, applicando il tasso di cambio di lire 564,65 per 1 dollaro USA, in vigore al 27 settembre 1973, indicato dalla Risoluzione istitutiva del contributo addizionale.