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DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1977, n. 15

Contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonchè modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 aprile 1977, n. 102 (in G.U. 08/04/1977, n.96).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1980)
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Testo in vigore dal:  1-3-1980
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione;
Sentito il Consiglio del Ministri;

Sulla

proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:

Art. 1



Fino alla revisione del sistema di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie alle imprese manifatturiere ed estrattive, è concesso un credito corrispondente all'importo di quattro punti di contingenza, maggiorato dei relativi oneri previdenziali per ogni dipendente, esclusi gli apprendisti, determinato in L. 14.000 mensili, a decorrere dal 1° febbraio 1977 e per le mensilità successive, ivi compresa la tredicesima e fino al 31 gennaio 1978.
Detto credito è incrementato di altri tre punti di contingenza e quindi di L. 10.500 mensili a decorrere dal 1° maggio 1977 alle condizioni e nei limiti temporali di cui al precedente comma.
Il credito maturato mensilmente è portato a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le materie ed alle casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici che gestiscono l'assicurazione obbligatoria di malattia dai datori di lavoro per i propri dipendenti relativamente ai periodi di lavoro successivi al 31 gennaio 1977. (2)(3)
((4))

COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 APRILE 1977, N. 102
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 APRILE 1977, N. 102
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AGGIORNAMENTO(2)

Il D.L. 30 gennaio 1978, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1978, n. 75, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il credito contributivo di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102 ed alla legge 8 agosto 1977, n. 573, è riconosciuto, fermo restando i limiti e le modalità di applicazione, sino al 31
marzo 1978."
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AGGIORNAMENTO(3)

Il D.L. 6 luglio 1978, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla L.5 agosto 1978, n. 502, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Alle imprese di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, è concessa, a decorrere dal 1 luglio 1978, e fino al 31 dicembre 1978, una riduzione contributiva commisurata al 5 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Per il personale femminile tale riduzione è elevata al 12,50 per cento delle retribuzioni. In ogni caso, la riduzione contributiva non può essere inferiore a 24.500 lire mensili per ogni addetto con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 573." Ha inoltre disposto (con l'art. 1) che il termine di cui all'art. 1, secondo comma, del medesimo decreto è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1978.
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AGGIORNAMENTO(4)

Il D.L. 6 luglio 1978, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla L.29 febbraio 1980, n. 33 , ha disposto (con l'art. 22, commi 1 e 2) che " le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle imprese di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, delle imprese di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 502, nonché delle imprese di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n.
20, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 92, sono ridotte di quattro punti percentuali per il personale maschile e dieci punti percentuali per il personale femminile.
L'espressione "imprese manifatturiere ed estrattive" di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 1977, n. 102, deve intendersi comprensiva delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico."