LEGGE 4 aprile 1977, n. 135

Disciplina della professione di raccomandatario marittimo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2010)
Testo in vigore dal: 8-5-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9.

  Chiunque  intenda svolgere l'attivita' di raccomandatario marittimo
deve  presentare  alla  commissione  di cui all'articolo 7 domanda di
iscrizione nell'elenco.
  Gli aspiranti all'iscrizione nell'elenco devono:
    a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59));
    b) avere conseguito il diploma di scuola media superiore;
    c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59));
    d)  non  avere  subito  condanne  per  delitti contro la pubblica
amministrazione,  contro l'amministrazione della giustizia, contro la
fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio
e  contro  il  patrimonio,  per  contrabbando  oppure  per ogni altro
delitto  non  colposo,  per  il  quale la legge commini la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque
anni,  ovvero  per  reati  in  materia valutaria per i quali la legge
commini la pena della reclusione;
    e) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59));
    f) avere svolto almeno due anni di tirocinio professionale;
    g)  sostenere  un  esame  orale  davanti  alla commissione di cui
all'articolo  7.  Tale  esame  tende ad accertare la conoscenza degli
usuali documenti del commercio marittimo, delle cognizioni giuridiche
attinenti   all'esercizio  della  professione  nonche'  della  lingua
inglese.