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LEGGE 4 aprile 1977, n. 135

Disciplina della professione di raccomandatario marittimo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2010)
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Testo in vigore dal:  8-5-2010
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Art. 9


Chiunque intenda svolgere l'attività di raccomandatario marittimo deve presentare alla commissione di cui all'articolo 7 domanda di iscrizione nell'elenco.
Gli aspiranti all'iscrizione nell'elenco devono:
a)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59))
;
b) avere conseguito il diploma di scuola media superiore;
c)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59))
;
d) non avere subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e contro il patrimonio, per contrabbando oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per reati in materia valutaria per i quali la legge commini la pena della reclusione;
e)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59))
;
f) avere svolto almeno due anni di tirocinio professionale;
g) sostenere un esame orale davanti alla commissione di cui all'articolo 7. Tale esame tende ad accertare la conoscenza degli usuali documenti del commercio marittimo, delle cognizioni giuridiche attinenti all'esercizio della professione nonché della lingua inglese.