LEGGE 13 aprile 1977, n. 114

Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1998)
Testo in vigore dal: 22-9-1998
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 17.

  (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322 )).
  Ai  fini  della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche  risultante  dalla dichiarazione presentata a norma del comma
precedente,  le  imposte nette determinate separatamente per ciascuno
dei  coniugi  si  sommano  e  le  ritenute  e i crediti di imposta si
applicano sul loro ammontare complessivo.
  Nell'ipotesi  prevista  nel primo comma, la notifica della cartella
dei pagamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta
nei ruoli e' eseguita nei Confronti del marito.
  Gli  accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i
coniugi e notificati a norma del comma precedente.
  I   coniugi   sono   responsabili   in   solido  per  il  pagamento
dell'imposta,  soprattasse,  pene  pecuniarie  e interessi iscritti a
ruolo a nome del marito.