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DECRETO-LEGGE 7 aprile 1977, n. 103

Soppressione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche e provvedimenti per il trasferimento delle società del gruppo all'Istituto per la ricostruzione industriale ed all'Ente nazionale idrocarburi.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 06 giugno 1977, n. 267 (in G.U. 07/06/1977, n.153).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/06/1978)
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Testo in vigore dal:  8-6-1977
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Art. 4


Le operazioni di liquidazione dei rapporti facenti capo all'EGAM nonché gli atti di cui all'art. 1, comma secondo, sono affidati ad un comitato di tre membri designati, uno, con funzioni di presidente, dal Ministro per le partecipazioni statali e gli altri due, rispettivamente, dall'IRI e dall'ENI.
Alle sedute del comitato assistono un magistrato designato dal Presidente della Corte dei conti e un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale di finanza, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, designato dal Ministro per il tesoro.
Le deliberazioni del comitato sono assunte a maggioranza e gli atti sono sottoscritti dal presidente e da almeno uno dei membri.
Il comitato provvede, in particolare, alla immediata liquidazione della Società italiana miniere - Italminiere S.p.a., della Simates S.p.a., della SIAS S.p.a. e della Società iniziative e sviluppo di attività industriali - ISAI S.p.a.,
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