DECRETO-LEGGE 7 aprile 1977, n. 103

Soppressione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche e provvedimenti per il trasferimento delle societa' del gruppo all'Istituto per la ricostruzione industriale ed all'Ente nazionale idrocarburi.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 06 giugno 1977, n. 267 (in G.U. 07/06/1977, n.153).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/06/1978)
Testo in vigore dal: 8-6-1977
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4.

  Le  operazioni  di  liquidazione dei rapporti facenti capo all'EGAM
nonche'  gli  atti di cui all'art. 1, comma secondo, sono affidati ad
un comitato di tre membri designati, uno, con funzioni di presidente,
dal   Ministro  per  le  partecipazioni  statali  e  gli  altri  due,
rispettivamente, dall'IRI e dall'ENI.
  Alle  sedute  del  comitato  assistono  un magistrato designato dal
Presidente della Corte dei conti e un rappresentante della Ragioneria
generale  dello Stato, ispettorato generale di finanza, con qualifica
non  inferiore  a  dirigente superiore, designato dal Ministro per il
tesoro.
  Le deliberazioni del comitato sono assunte a maggioranza e gli atti
sono sottoscritti dal presidente e da almeno uno dei membri.
  Il  comitato  provvede, in particolare, alla immediata liquidazione
della  Societa'  italiana miniere - Italminiere S.p.a., della Simates
S.p.a.,  della  SIAS S.p.a. e della Societa' iniziative e sviluppo di
attivita' industriali - ISAI S.p.a., ((...)).