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DECRETO-LEGGE 4 marzo 1976, n. 30

Norme in materia di riscossione delle imposte sul reddito.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 02 maggio 1976, n. 160 (in G.U. 04/05/1976, n.116).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/1976)
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Testo in vigore dal:  6-3-1976

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di riscossione delle imposte sul reddito;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


La sopratassa stabilita dall'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, richiamato dall'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, per l'omesso o ritardato versamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è elevata dal dieci al quindici per cento.
La disposizione del comma precedente si applica anche per l'omesso o ritardato versamento dell'imposta locale sui redditi dovuta in base alla dichiarazione dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facoltà di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.
La sopratassa stabilita nella misura minima del due per cento dal secondo comma dell'art. 92 del decreto indicato nel primo comma è elevata al tre per cento.
In deroga alle disposizioni del primo e terzo comma dell'art. 98 del decreto indicato nel primo comma, le sopratasse di cui ai commi precedenti sono iscritte a ruolo in base alla dichiarazione alla quale si riferisce l'omesso o ritardato versamento.