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LEGGE 10 maggio 1976, n. 249

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2000)
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Testo in vigore dal:  15-4-2000
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Art. 8



Con decreti del Ministro per le finanze può essere stabilito nei confronti di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni operazione per la quale non è obbligatoria la emissione della fattura. L'obbligo può essere imposto anche per limitati periodi di tempo in relazione alle esigenze di controllo dell'applicazione del tributo.
Con i medesimi decreti sono determinate le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalità per il rilascio nonché tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma.
I decreti non potranno entrare in vigore prima di tre mesi dalla pubblicazione di essi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471
All'accertamento delle violazioni provvedono la guardia di
finanza
e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Le relative sanzioni sono applicate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad emettere la ricevuta fiscale.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2000, N.74))

Qualora sia stato notificato avviso di irrogazione di pena
pecuniaria in dipendenza di violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, può essere ordinata dall'intendente di finanza, su proposta dell'ufficio della imposta sul valore aggiunto, sentito l'interessato, senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione allo esercizio dell'attività svolta, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese.(4)
(3a)

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AGGIORNAMENTO (3a)

Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che è concessa amnistia per i reati previsti nel presente articolo come integrato dalla legge 13 marzo 1980, n. 71.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 1 ottobre 1982, n.697, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n.887 (in G.U. 3/12/1982, n.333) ha disposto (con l'art.6, comma 5) che "Il provvedimento di chiusura dell'esercizio o di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta, di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, nonché il provvedimento di sospensione dell'iscrizione nell'albo professionale, di cui al precedente comma, hanno effetto non prima di sessanta giorni dalla notifica. Entro tale termine l'interessato può chiedere la sospensione del provvedimento con istanza diretta alla commissione tributaria di primo grado dinanzi alla quale è proposto od è pendente ricorso contro l'avviso di irrogazione della pena pecuniaria o contro l'avviso di rettifica o
di accertamento."