LEGGE 29 aprile 1976, n. 177

Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-5-1976
                              Art. 22. 
           Base pensionabile per il personale ferroviario 
 
  L'articolo 220, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 2
della legge 12 febbraio 1974, n. 22, e' sostituito per le  cessazioni
dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976,  dal
seguente: 
  "Ai fini della  determinazione  della  misura  del  trattamento  di
quiescenza degli iscritti al Fondo pensioni,  la  base  pensionabile,
costituita  dall'ultimo  stipendio  e  dagli  assegni  o   indennita'
pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, e' aumentata del
18 per cento: 
    a) indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi
dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; 
    b) indennita' pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974,
n. 57; 
    c) assegno personale pensionabile. 
  Per gli effetti del precedente comma si  considerano  soltanto  gli
assegni o indennita' previsti come utili ai fini della determinazione
della base pensionabile, da disposizioni di legge".