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LEGGE 20 marzo 1975, n. 70

Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/1999)
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Testo in vigore dal:  1-3-1980
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Art. 8

(Doveri e responsabilita)


Il personale degli enti è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e zelo, a mantenere il segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del suo ufficio e la cui divulgazione possa arrecare danno all'ente o ai terzi, a prendere residenza nel luogo dove presta servizio.
I regolamenti dei singoli enti provvederanno a definirle specifiche responsabilità da affidare ai dipendenti in relazione alle funzioni esercitate, a disciplinare gli obblighi nascenti dai doveri di ufficio in conformità con le funzioni e la struttura organizzativa degli enti stessi.
In materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi, nonché di responsabilità dei dipendenti per i danni arrecati all'amministrazione o ai terzi, si applicano le disposizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato.
L'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali ed è distribuito, sentite le rappresentanze sindacali, in modo da salvaguardare in ogni caso le esigenze di servizio e l'interesse degli utenti.
Le prestazioni oltre l'orario normale sono consentite con provvedimento motivato in presenza di situazioni di carattere temporaneo e contingente, e non possono superare in ogni caso le 250 ore all'anno per ciascun dipendente.
((4))

Il compenso orario del lavoro straordinario è determinato maggiorando del 15 per cento il compenso orario ordinario, calcolato sulla base dell'orario di servizio riferito all'anno e dello stipendio annuo complessivo previsto per la qualifica o per la classe di appartenenza. - Il riposo settimanale è disciplinato dalle disposizioni vigenti presso l'amministrazione dello Stato.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 dicembre 1979, n.663 convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n.33 (in G.U. 29/2/1980, n.59) ha disposto (con l'art.14-octies) che "Per assicurare la tempestiva attuazione della legge 7 febbraio 19791, n. 29, e del presente decreto-legge, il limite massimo delle prestazioni oltre l'orario normale di cui all'articolo 8, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, è elevato per il personale dell'INPS, e limitatamente all'anno 1980, a 400 ore."