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LEGGE 20 marzo 1975, n. 70

Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/1999)
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Testo in vigore dal:  3-4-1975

Art. 29

(Controllo sulle delibere degli enti)


Le delibere con cui gli enti adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi, sono rimesse a mezzo di raccomandata per l'approvazione al Ministero cui compete la vigilanza sull'ente e al Ministero del tesoro. Alla stessa approvazione sono soggette le delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare gli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformità degli accordi sindacali approvati dal Governo.
Per le delibere di cui al primo comma dell'articolo 25 è richiesta, per la parte riguardante l'ordinamento dei servizi anche il concerto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A tal fine le suddette delibere sono rimesse, ai sensi del comma precedente, anche al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Entro novanta giorni dalla data in cui la deliberazione risulta pervenuta, il Ministro cui compete la vigilanza, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'approva o la restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da parte dell'organo deliberante. Per i rilievi riguardanti vizi di legittimità devono essere espressamente indicate le norme che si ritengono violate anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente dell'organo interno di controllo dell'ente.
Trascorso il termine di novanta giorni la delibera non restituita diventa esecutiva. - Le delibere diventano comunque esecutive, qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione degli organi amministrativi dell'ente, semprechè i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità e alla consistenza degli organici.
Nel caso di ripetute e gravi inosservanze da parte dell'ente delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministero vigilante può procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ente stesso, se direttamente competente, o, in caso diverso, proporne lo scioglimento.