LEGGE 2 dicembre 1975, n. 576

Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/1986)
Testo in vigore dal: 5-12-1975
                              Art. 30.

  I  termini  previsti  nel  secondo  e terzo comma dello articolo 17
della  legge 9 ottobre 1971, n. 825, gia' prorogati con l'articolo 2,
ultimo comma, della legge 24 luglio 1972, n. 321, e con l'articolo 2,
primo  comma,  della legge 14 agosto 1974, n. 354, sono ulteriormente
prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1976 ed al 31 dicembre 1978.
  Con decreti del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi del
secondo  comma  dell'articolo  17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825,
saranno  apportate  alle  norme  dei  decreti  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre 1973, numeri 597, 598, 599, 600, 601, 602 e
26 ottobre 1972, n. 637, le modificazioni necessarie per integrarle e
coordinarle con i principi e le disposizioni della presente legge. Si
provvedera'  altresi'  a norma del citato articolo 17 ad uniformare i
limiti  di  volume  d'affari  previsti  per le imprese minori ai fini
dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche e della imposta sul
valore aggiunto.
  Nei  testi  unici  previsti  nel terzo comma dell'articolo 17 della
legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  devono  essere  anche  raccolte e
coordinate  sistematicamente  le  disposizioni di legge relative alle
materie   oggetto   di   ciascun   testo   unico  entrate  in  vigore
successivamente  all'emanazione  dei  decreti  di  cui al primo comma
dello  stesso  articolo  e  fino a due mesi prima dell'emanazione dei
testi unici medesimi.
  L'autorizzazione  di  cui  al  quarto  comma dell'articolo 17 della
legge  9  ottobre  1971,  n.  825, e' estesa all'anno 1976 nei limiti
degli  stanziamenti  in  bilancio  per tale anno e con l'applicazione
della disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.