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LEGGE 2 dicembre 1975, n. 576

Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/1986)
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Testo in vigore dal:  5-12-1975

Art. 30


I termini previsti nel secondo e terzo comma dello articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, già prorogati con l'articolo 2, ultimo comma, della legge 24 luglio 1972, n. 321, e con l'articolo 2, primo comma, della legge 14 agosto 1974, n. 354, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1976 ed al 31 dicembre 1978.
Con decreti del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, saranno apportate alle norme dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597, 598, 599, 600, 601, 602 e 26 ottobre 1972, n. 637, le modificazioni necessarie per integrarle e coordinarle con i principi e le disposizioni della presente legge. Si provvederà altresì a norma del citato articolo 17 ad uniformare i limiti di volume d'affari previsti per le imprese minori ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e della imposta sul valore aggiunto.
Nei testi unici previsti nel terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, devono essere anche raccolte e coordinate sistematicamente le disposizioni di legge relative alle materie oggetto di ciascun testo unico entrate in vigore successivamente all'emanazione dei decreti di cui al primo comma dello stesso articolo e fino a due mesi prima dell'emanazione dei testi unici medesimi.
L'autorizzazione di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è estesa all'anno 1976 nei limiti degli stanziamenti in bilancio per tale anno e con l'applicazione della disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.