stai visualizzando l'atto

LEGGE 2 dicembre 1975, n. 576

Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/1986)
nascondi
Testo in vigore dal:  5-12-1975

Art. 16


L'iscrizione nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non versata nel termine stabilito nel primo comma del successivo articolo 17 e dell'imposta locale sui redditi non determinabili catastalmente e sui redditi agrari deve effettuarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Entro lo stesso termine deve essere iscritta l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi indicati nell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
L'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi dovute per l'anno 1974 possono essere iscritte nei ruoli entro il 31 dicembre 1976 e sono riscuotibili in quattro rate consecutive; possono essere iscritte anche in ruoli principali da formare e trasmettere all'intendenza di finanza entro il 15 dicembre 1975.
Sono abrogati gli articoli 4, 17, primo comma, e 100-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60.